Sospensione patente e confisca nel patteggiamento: motivazione e legittimazione (Cass. pen. Sez. IV n. 13172 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel patteggiamento le sanzioni amministrative accessorie, tra cui la sospensione della patente di guida, non formano oggetto dell’accordo tra le parti e il giudice deve applicarle autonomamente, restando la relativa clausola come non apposta. Avverso la sentenza applicativa della pena è pertanto ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., con cui si censuri l’erronea o omessa applicazione di tali sanzioni. Quando la sanzione amministrativa accessoria viene determinata in misura che si discosta sensibilmente dal minimo edittale, superando la media della forbice, il giudice deve motivare le ragioni della determinazione, da effettuarsi in base ai criteri dell’art. 218, comma 2, cod. strada e non dell’art. 133 cod. pen.. In tema di confisca del veicolo, l’appartenenza va intesa in senso sostanziale: il terzo titolare è estraneo al reato solo se la circolazione si è verificata senza titolo stabile o acquiescenza.
Il Fatto
Con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo applicava al ricorrente la pena di mesi quattro di arresto ed euro mille di ammenda, la sospensione della patente di guida per un anno e la confisca del veicolo, per il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo plurime violazioni di legge: l’applicazione di una pena superiore a quella concordata, la determinazione immotivata della sanzione accessoria e la confisca di un veicolo appartenente a un terzo.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il perimetro del ricorso, ricordando che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introduce una disciplina speciale rispetto all’art. 606 cod. proc. pen. e consente l’impugnazione solo per motivi attinenti alla volontà dell’imputato, al difetto di correlazione, all’erronea qualificazione del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Quanto alla pena, il motivo è manifestamente infondato: dall’esame degli atti emerge che l’accordo, documentato nel verbale, riguardava la pena finale di mesi quattro di arresto ed euro mille di ammenda, ottenuta dalla base di mesi sei ed euro millecinquecento ridotta per il rito, senza alcun riferimento alle attenuanti generiche invocate dal ricorrente.
Sulla sospensione della patente la Corte accoglie il motivo. Le sanzioni amministrative accessorie hanno natura distinta dalla pena e restano fuori dall’operatività dell’accordo, dovendo il giudice applicarle autonomamente, indipendentemente dalla volontà delle parti. Tale principio è ribadito anche dopo la modifica dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen. introdotta dall’art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Ne deriva l’ammissibilità del ricorso quando si censuri l’erronea o omessa applicazione della sanzione.
Sul piano dell’onere motivazionale, la Corte richiama il principio per cui, se nessuna motivazione è richiesta per il minimo edittale e il semplice richiamo ai criteri dell’art. 218, comma 2, cod. strada basta quando la sanzione si colloca nella fascia tra minimo e medio, il superamento della media impone di spiegare le ragioni della maggiore gravità. Nella specie la sospensione, fissata in un anno, era sì inferiore al medio edittale di un anno e tre mesi, ma priva di qualsiasi motivazione, neppure implicita. Non giustifica lo scostamento né l’intestazione del veicolo a terzi, circostanza irrilevante per il reato contestato, né il richiamo agli indici dell’art. 133 cod. pen., poiché la commisurazione della pena e quella della sanzione amministrativa restano autonome.
Sul motivo relativo alla confisca, la Corte lo dichiara inammissibile. Il ricorrente deduce che il veicolo sarebbe di proprietà di un terzo, ma il dato formale non esclude la confisca: l’appartenenza va intesa in senso sostanziale come effettivo dominio sulla cosa, che ricorre anche in caso di consenziente o negligente acquiescenza del titolare. Il giudice di merito ha accertato l’appartenenza al ricorrente in ragione dell’intestazione a un congiunto e della circolazione con il suo consenso. In ogni caso, dalla stessa prospettazione emerge che il veicolo appartiene a un terzo, sicché l’imputato difetta di interesse, non potendo ottenere alcun effetto favorevole.
La sentenza è quindi annullata limitatamente alla durata della sospensione della patente, con rinvio al Tribunale di Teramo in diversa persona fisica, e il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
Nota della Redazione
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