Riparazione per ingiusta detenzione: la frequentazione di ambienti mafiosi integra colpa grave (Cass. pen. Sez. IV n. 13173 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, integra la colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo la frequentazione consapevole di soggetti legati alla criminalità organizzata, quando tale condotta si sia posta come fattore condizionante della misura cautelare. Il giudice della riparazione è tenuto a un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo di merito e può rivalutare i fatti accertati o non esclusi dal giudice della cognizione al solo fine di verificare la sussistenza del diritto. Il proscioglimento con formula dubitativa, ai sensi dell’art. 530, secondo comma, cod. proc. pen., non preclude pertanto la valutazione della condotta extra-processuale dell’istante, che ben può essere ritenuta gravemente negligente ancorché non penalmente rilevante.

Il Fatto

Il ricorrente aveva subito una custodia cautelare per oltre sei mesi in relazione a un procedimento per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso. Dal reato era stato assolto con formula piena perché il fatto non sussiste, ai sensi dell’art. 530, secondo comma, cod. proc. pen., decisione confermata in appello e divenuta irrevocabile.

Ha quindi proposto istanza di equo indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. La Corte d’appello di Milano ha respinto la domanda, ravvisando nella condotta dell’istante una causa ostativa. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il quadro giurisprudenziale consolidato in materia di riparazione per ingiusta detenzione. Costituisce causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo la sussistenza di un comportamento che abbia concorso a determinare la privazione della libertà con dolo o colpa grave. Tali condotte possono essere di tipo extra-processuale o processuale e il giudice è tenuto a motivare specificamente in ordine alla loro attribuzione e incidenza.

Richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 43 del 1995, il Collegio ribadisce la netta distinzione tra l’operazione logica del giudice penale, volta all’accertamento del reato, e quella del giudice della riparazione, il quale è chiamato a stabilire non se le condotte integrino reato, ma se esse si siano poste come fattore condizionante della detenzione. Al giudice della riparazione è riconosciuta piena libertà di esaminare il materiale acquisito, non per rivalutarlo ma per controllare la ricorrenza delle condizioni dell’azione, compresa l’eventuale causa di esclusione del diritto. Il solo limite è quello di non ritenere provati fatti che il giudice della cognizione non ha considerato tali.

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha analiticamente individuato una serie di elementi indiziari non esclusi dai giudici di merito: la continua coabitazione in un ambiente caratterizzato dalla costante presenza di affiliati alla ‘ndrangheta, la ricezione di cospicue somme di denaro non adeguatamente giustificate, l’uso di un linguaggio criptico, l’offerta di ospitalità a soggetto appena scarcerato e legato a un noto affiliato.

La Corte di legittimità richiama il principio secondo cui la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente a essere interpretata come indizio di complicità e può integrare la colpa grave ostativa, soprattutto quando la misura sia disposta nell’ambito di un’indagine su associazioni per delinquere, dove gli intrecci e le connivenze tra sodali assumono valore altamente indiziario.

Il ricorso, non confrontandosi con specificità con la motivazione impugnata, si limita a invocare principi elaborati in tema di reati diversi da quelli associativi. La Corte conclude quindi per il rigetto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla è dovuto al Ministero resistente, non avendo l’Avvocatura dello Stato effettivamente contrastato la pretesa del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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