Confisca per equivalente nei reati tributari e divieto di retroattività (Cass. pen. Sez. III n. 13518 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La confisca per equivalente del prezzo o del profitto dei reati tributari, pur perseguendo anche una finalità ripristinatoria, conserva natura prevalentemente sanzionatoria, sicché non può essere disposta quando il reato sia dichiarato estinto per prescrizione in forza dell’art. 578-bis cod. proc. pen. se i fatti sono anteriori alla sua entrata in vigore. La disposizione introdotta dall’art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha, per la confisca di valore e per le forme di confisca con componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e non tollera applicazione retroattiva. Nei reati tributari la funzione ripristinatoria della misura è residuale, quando l’autore del reato non coincida con il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria: essa non costituisce garanzia di esazione del debito d’imposta né risarcimento del danno.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per i reati tributari di cui ai capi C, F e L perché estinti per prescrizione, confermando nel resto la confisca dei beni immobili già sequestrati e la confisca per equivalente dei beni, delle quote societarie e delle altre utilità nella titolarità degli imputati e della società fino alla concorrenza di euro 1.183.225,97.

Gli imputati ricorrono per l’annullamento. Il primo censura la conferma della confisca per equivalente per i capi C ed F, commessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 578-bis cod. proc. pen.; il secondo propone la medesima questione, estendendola al capo L, e deduce la mancata assoluzione nel merito per il reato di cui al capo L.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione della confisca prevista dall’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. Quando colpisce il prezzo o il profitto del reato, essa è misura di sicurezza patrimoniale, in continuità con la disciplina dell’art. 240, secondo comma, n. 1, cod. pen.; quando invece investe beni di valore equivalente, muta il titolo dell’ablazione e assume matrice afflittiva, secondo il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite n. 18374 del 2013.

L’introduzione dell’art. 578-bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 21 del 2018, unitamente alla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, ha superato il contrario principio delle Sezioni Unite n. 31617 del 2015, Lucci. Si è così riconosciuto che la confisca di valore persegue anche l’esigenza di privare l’autore del reato del vantaggio illecitamente conseguito, senza presupporre necessariamente una pronuncia di condanna, come ribadito da Sez. VI n. 14041 del 2020.

Tali precisazioni, osserva la Corte, non autorizzano però a svilire la funzione sanzionatoria della misura. Nei reati tributari la confisca per equivalente non è garanzia di esazione dell’obbligazione tributaria e non può essere intesa come risarcimento del danno da inadempimento, soprattutto quando la persona fisica condannata non coincide con il contribuente. La finalità ripristinatoria non equivale a quella risarcitoria e, in tale ipotesi, resta del tutto residuale a fronte del carattere puramente afflittivo dell’ablazione.

Determinante è dunque il principio delle Sezioni Unite n. 4145 del 2023, Esposito: l’art. 578-bis cod. proc. pen., quanto alla confisca per equivalente e alle forme di confisca con componente sanzionatoria, ha natura anche sostanziale ed è inapplicabile ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore. Poiché i reati dei capi C ed F erano stati consumati nel 2012, la confisca per equivalente non poteva essere disposta.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene inammissibile. Dichiarato il reato estinto per prescrizione, l’assoluzione ai sensi dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. è consentita solo quando l’innocenza emerga in modo assolutamente non contestabile, secondo le Sezioni Unite n. 35490 del 2009, Tettamanti. Il ricorrente non allega la prova evidente dell’innocenza, ma propone una lettura alternativa della finalità della donazione: censura non proponibile.

La sentenza è pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla confisca per equivalente, che viene eliminata; il ricorso del secondo imputato è dichiarato inammissibile nel resto.

Nota della Redazione

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