Annullato il riesame che ignora la distanza temporale dei fatti (Cass. pen. Sez. 4 n. 14853 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, ma richiede una valutazione prognostica tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti. Il tribunale del riesame che, in funzione di giudice dell’appello de libertate, riformi la decisione reiettiva della domanda cautelare non è tenuto a una motivazione rafforzata, ma deve operare un confronto critico con le ragioni del primo giudice, non potendo ignorare gli argomenti del rigetto, pena la nullità per vizio di motivazione. Inoltre, ove non operi la presunzione relativa di adeguatezza della custodia carceraria di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è sempre necessaria una esplicita motivazione sull’inidoneità degli arresti domiciliari, eventualmente con braccialetto elettronico, a contenere le esigenze cautelari, con specifica indicazione delle ragioni che rendono inadeguato ogni affidamento fiduciario.
Il Fatto
Il GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria aveva rigettato l’istanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, pur ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, in quanto aveva escluso le esigenze cautelari valorizzando la risalenza dei fatti (commessi fino al gennaio 2021), l’assenza di precedenti specifici e la mancanza di una presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Il pubblico ministero proponeva appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., e il Tribunale, in funzione di giudice del riesame, accoglieva l’impugnazione, ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione sulla base dell’elevato dato ponderale della sostanza e del rapporto fiduciario con il capo del sodalizio, e disponendo la misura massima.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’indagato, censurando la motivazione del Tribunale sotto due profili. Quanto alla sussistenza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ha ricordato che il requisito dell’attualità del pericolo richiede una prognosi approfondita, che valuti modalità della condotta, personalità e contesto, tanto più rigorosa quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti, senza che occorra la previsione di specifiche occasioni di recidivanza. Tale elemento temporale non è neutro ma deve essere oggetto di espressa considerazione, anche in presenza della presunzione relativa di adeguatezza della misura di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Nel caso di specie, il Tribunale, nel ribaltare la decisione del GIP, si era limitato a valorizzare il disvalore oggettivo della condotta, senza operare alcun effettivo raffronto con le argomentazioni del primo giudice, che aveva sottolineato il decorso di oltre cinque anni e l’assenza di condotte protratte o di persistenti collegamenti con gli indagati per il reato associativo. Tale omissione integra un vizio di motivazione.
Quanto alla scelta della misura, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 20769 del 2016, secondo cui, al di fuori delle ipotesi di presunzione assoluta, è sempre necessaria una motivazione esplicita sull’inidoneità degli arresti domiciliari controllati. Ha precisato che la valutazione di inadeguatezza della cautela domiciliare, ancorché con il braccialetto elettronico, non può essere apodittica, ma deve basarsi su specifiche ragioni di incompatibilità con le esigenze cautelari. Il Tribunale aveva invece fondato il giudizio solo sulla gravità del fatto e su formule di stile, senza confrontarsi con le concrete modalità di consumazione, che non risultavano realizzate dal domicilio.
Conseguentemente, la Corte ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria, che dovrà esprimere una valutazione sulle esigenze cautelari previo raffronto con la distanza temporale e, in caso di esito positivo, motivare adeguatamente sull’incompatibilità con la custodia domiciliare.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure
- Art. 310 c.p.p. – A p p e l l o