Continuazione e reato continuato: il lasso temporale esclude il disegno unitario (Cass. pen. Sez. I n. 32581 del 01.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e la prova della congiunta previsione va ricavata da indici esteriori significativi. Il giudice dell’esecuzione non può attribuire rilievo a un programma delinquenziale meramente generico, essendo necessaria l’individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi almeno nelle loro connotazioni fondamentali. Il decorso del tempo è elemento rilevante: in assenza di altri elementi di segno univocamente convergente, quanto più ampio è il lasso temporale tra le violazioni, tanto più risulta improbabile l’esistenza di un programma criminoso predeterminato. Lo stato di tossicodipendenza, dopo la modifica dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen., non comporta automaticamente il riconoscimento della continuazione, ma costituisce fattore ulteriore e concorrente dell’accertamento, non surrogato della prova della originaria programmazione unitaria.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Bergamo aveva rigettato l’istanza con cui l’interessato chiedeva l’applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a due sentenze di condanna: la prima emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brescia per rapine commesse tra il 1° giugno e il 2 luglio 2021; la seconda emessa dal Tribunale di Bergamo per una rapina commessa il 27 agosto 2020.

Il decidente, pur rilevando l’omogeneità delle norme violate, aveva escluso un disegno criminoso unitario valorizzando il lasso temporale intercorso tra i fatti. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: erronea applicazione degli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., vizio di motivazione per omessa valutazione unitaria degli indici fattuali, e omessa considerazione dello stato di tossicodipendenza.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono manifestamente infondati e si risolvono nella sollecitazione di una nuova valutazione di merito degli indici già apprezzati dal giudice dell’esecuzione.

Il Collegio richiama il quadro interpretativo consolidato. L’unicità del disegno criminoso esige un’anticipata e unitaria ideazione delle violazioni, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, con prova ricavata da indici esteriori (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, Di Maria). Non è sufficiente un programma generico: occorre l’individuazione, fin dal primo episodio, di tutti i successivi almeno nelle connotazioni fondamentali (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari). Le Sezioni Unite hanno precisato che il riconoscimento della continuazione richiede, anche in sede esecutiva, una verifica di concreti indicatori — omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità — non essendo sufficiente valorizzare taluno degli indici se i reati successivi sono frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo).

La ricostruzione del processo ideativo è per sua natura indiziaria; la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé l’elemento intellettivo del reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano). Il decorso del tempo assume rilievo centrale: in assenza di altri elementi convergenti, quanto più ampio è il lasso temporale, tanto più improbabile è il programma predeterminato (Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, Diana).

Il provvedimento impugnato si è attenuto a tali principi. Il Tribunale ha considerato gli elementi difensivi, dando atto dell’omogeneità delle norme violate, ma li ha ritenuti non sufficienti, valorizzando la significativa distanza temporale tra la rapina del 27 agosto 2020 e quelle del giugno-luglio 2021. La motivazione non è apparsa né apparente né manifestamente illogica. Le doglianze difensive contrappongono una diversa lettura degli stessi indici, senza individuare errori di diritto o fratture logiche.

Quanto al terzo motivo, dopo la modifica dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. ad opera della legge 21 febbraio 2006, n. 49, lo stato di tossicodipendenza deve essere esaminato dal giudice dell’esecuzione, ma non comporta automaticamente il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella; Sez. 1, n. 18242 del 14/04/2014, Flammini). La censura è aspecifica: dall’originaria istanza non emergeva alcuna deduzione sulla condizione soggettiva, e la certificazione del SerD è successiva al provvedimento impugnato. Il ricorso non indica comunque elementi dai quali desumere che la condizione patologica fosse coeva ai fatti e avesse inciso causalmente sulle rapine.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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