Gettoni di presenza dei consiglieri comunali resta il taglio del 10% (Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 3 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di diritto enunciato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 11/2023/QMIG non è applicabile, in via interpretativa, alla fattispecie dei gettoni di presenza di cui all’art. 82, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, che resta assoggettata alla decurtazione del 10% disposta dal comma 54 dell’art. 1 della legge n. 266/2005. La diversità di natura e di funzione tra indennità di funzione e gettoni di presenza impedisce l’estensione analogica della soluzione interpretativa adottata sui nuovi importi delle indennità rideterminati dall’art. 1, commi 583-585, della legge n. 234/2021. L’incremento delle indennità di funzione produce, sui gettoni, il solo effetto indiretto di rideterminare il tetto massimo percepibile, pari a un quarto dell’indennità del sindaco.

Il Fatto

La questione di massima origina da una richiesta di parere presentata da un comune delle Regioni a statuto ordinario, trasmessa tramite il Consiglio delle autonomie locali. L’ente chiede se risulti ancora applicabile ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali la riduzione del 10% disposta dal comma 54 dell’art. 1 della legge n. 266/2005.

Il dubbio nasce dal fatto che la deliberazione n. 11/2023/QMIG, escludendo la natura strutturale del taglio sulle indennità di funzione, non aveva espressamente considerato i gettoni di presenza. La Sezione regionale di controllo per il Lazio ha quindi rimesso la questione al Presidente della Corte dei conti, che l’ha deferita alla Sezione delle autonomie con l’ordinanza n. 1 del 2 gennaio 2025.

La Motivazione della Corte

Il punto di partenza è il principio affermato con la deliberazione n. 11/2023/QMIG: la decurtazione dell’indennità dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni delle Regioni a statuto ordinario non è applicabile ai nuovi importi rideterminati dall’art. 1, commi 583-586, della legge n. 234/2021. La riduzione conserva carattere strutturale solo ai fini del calcolo del differenziale tra indennità pregresse e indennità a regime.

La Sezione osserva che il legislatore del 2021 ha modificato unicamente gli importi delle indennità di funzione, in precedenza fissati con il DM 119/2000, delineando una successione di leggi nel tempo con effetti abroganti della disciplina precedente. Nulla è stato invece disposto quanto ai gettoni di presenza, la cui disciplina è rimasta immutata.

Il Collegio rileva come gli istituti abbiano natura diversa. L’indennità di funzione è fissa e connessa alla carica; i gettoni sono variabili, perché collegati all’effettiva partecipazione alle sedute del consiglio ai sensi dell’art. 82, comma 11, del TUEL. Il loro ammontare mensile non può comunque superare un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente.

Su questa base, l’estensione interpretativa della soluzione del 2023 viene esclusa. Manca, difatti, il presupposto che la fondava: una successione temporale di norme. In assenza di revisione normativa, l’incremento delle indennità di funzione incide sui gettoni solo indirettamente, attraverso la rideterminazione del tetto massimo percepibile.

La Sezione ha dunque enunciato il principio di diritto e ha stabilito che la Sezione regionale rimettente e tutte le Sezioni regionali di controllo si conformeranno al medesimo, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 174/2012.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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