Melassa da narghilè assimilata al tabacco e sanzionata come contrabbando (TAR Emilia-Romagna n. 1012 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La melassa sfusa destinata al narghilè, in quanto assimilabile al tabacco, rientra nella categoria degli altri tabacchi da fumo di cui all’art. 39 bis, comma 1, lett. c), n. 2), del d.lgs. n. 504/1995 ed è prodotto soggetto ad accisa, la cui immissione in commercio deve avvenire nel regime dei depositi fiscali e la cui vendita è riservata alle rivendite e ai patentini. La detenzione, all’interno di un esercizio commerciale, di tabacchi lavorati esteri privi di contrassegno e di documentazione fiscale integra la fattispecie di cui all’art. 291 bis del d.P.R. n. 43/1973 e legittima la chiusura dell’esercizio ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 50/1994. La documentazione di acquisto prodotta dal titolare è inidonea a escludere l’illiceità quando sia successiva ai fatti e non dimostri il rispetto della disciplina di settore.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha disposto la chiusura, per 22 giorni, dell’esercizio commerciale sito in Bologna, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 50/1994. Il provvedimento si fonda su un verbale di constatazione del 21 aprile 2022, con cui l’Ufficio dei monopoli ha accertato la detenzione di 6,300 kg di tabacchi non lavorati esteri di contrabbando, consistenti in confezioni di melassa da narghilè.

La società ha dedotto che il prodotto sarebbe stato legalmente acquistato, in parte presso una tabaccheria e in parte presso una rivendita, producendo ricevute e una fattura, e ha contestato il peso rilevato “ad occhio” senza idonea bilancia. L’Agenzia, costituita con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso. L’istanza cautelare era stata respinta in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal quadro normativo applicabile ratione temporis. L’art. 5, comma 1, della legge n. 50/1994 prevede la chiusura dell’esercizio, da cinque giorni a un mese, quando all’interno dello stesso sia contestata la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione del d.P.R. n. 43/1973. L’art. 291 bis del d.P.R. n. 43/1973 punisce chi detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali, prevedendo per i quantitativi inferiori una sanzione pecuniaria.

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza secondo cui le sostanze assimilabili a melassa sfusa per narghilè soggiacciono alla disciplina doganale e sanzionatoria, citando TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, n. 535 del 2022, id. n. 34 del 2022 e, nello stesso senso, Consiglio di Stato n. 1775 del 2021. Tali sostanze rientrano negli altri tabacchi da fumo e sono soggette ad accisa; l’immissione in commercio deve avvenire tramite depositi fiscali e la vendita è riservata alle rivendite e ai patentini, con preventiva autorizzazione dell’Agenzia Dogane e Monopoli.

Da ciò deriva che la detenzione dei prodotti rinvenuti, privi di contrassegno e della documentazione fiscale attestante la provenienza, integra la violazione contestata. La prova contraria offerta dalla società è giudicata inidonea: in sede di accertamento la parte aveva dichiarato di aver acquistato il prodotto su internet, mentre in giudizio ha prodotto una ricevuta e uno scontrino entrambi di data successiva ai fatti, peraltro inidonei a dimostrare il rispetto della disciplina di settore. Quanto alle contestazioni sulle modalità di pesatura, il verbale di constatazione, assistito da fede privilegiata, smentisce la tesi e in sede di accertamento non era stata formulata alcuna osservazione sul punto. Il ricorso è quindi infondato e viene respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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