Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel processo amministrativo (TAR Puglia n. 913 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. presuppone l’integrale soddisfazione della pretesa sostanziale dell’interessato, come emerge dagli atti di causa. La sopravvenuta adozione di un provvedimento di autotutela, che annulla l’atto impugnato e ridetermina l’aggiudicazione in favore del ricorrente su sollecitazione del giudice, integra tale presupposto. In tal caso, il criterio della soccombenza virtuale fonda la condanna alle spese della stazione appaltante e della controinteressata, posto che la fondatezza delle censure del ricorrente risulta dall’esito del riesame. Il ricorso incidentale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’atto lesivo è venuto meno e la parte non ha più utilità alla decisione.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava l’aggiudicazione definitiva di una gara per i servizi di gestione e custodia del cimitero e delle lampade votive, unitamente ai verbali di gara e alla nota di conferma degli esiti, chiedendo l’annullamento, il risarcimento del danno e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato. La società aggiudicataria proponeva ricorso incidentale, deducendo l’anomalia dell’offerta della ricorrente per l’indicazione di costi della manodopera inferiori ai minimi salariali.

Il Tribunale, in sede cautelare, accoglieva l’istanza e disponeva il riesame del provvedimento impugnato. La stazione appaltante annullava quindi l’aggiudicazione originaria e aggiudicava il servizio alla società ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della produzione documentale da cui emergeva l’avvenuto annullamento del provvedimento impugnato e la nuova aggiudicazione in favore della parte ricorrente, verificando l’integrale soddisfazione della pretesa fatta valere in giudizio. Ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere sul ricorso principale, alla stregua dell’art. 34, comma 5, c.p.a., nel rispetto del principio dispositivo.

Con riguardo al ricorso incidentale, il Collegio ha rilevato il venir meno dell’interesse alla decisione, dichiarandolo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità alla richiesta della stessa controinteressata.

Quanto alle spese, il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza virtuale: la fondatezza delle censure della ricorrente era comprovata dall’esito del riesame sollecitato dal giudice, che aveva condotto all’annullamento in autotutela dell’atto impugnato. La condanna è stata posta in solido a carico dell’amministrazione resistente e della società controinteressata, liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre accessori, ai sensi dell’art. 26 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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