Sospensione della licenza ex art. 100 Tulps e pericolo per l’ordine pubblico (TAR Emilia-Romagna n. 1011 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di sospensione della licenza di un esercizio pubblico, attribuito al Questore dall’art. 100 del R.D. n. 773 del 1931, persegue finalità di prevenzione e di tutela anticipata della sicurezza pubblica e prescinde dalla rilevanza penale dei fatti accertati. È sufficiente la sussistenza del mero pericolo per l’ordine pubblico, anche desumibile da una gestione dell’attività in contrasto con la disciplina di settore. Il giudizio dell’Amministrazione è ampiamente discrezionale e sindacabile solo per travisamento di fatto o manifesta irragionevolezza. I verbali di accertamento degli agenti di P.S. rivestono efficacia probatoria qualificata fino a querela di falso, non risultando superati dalla diversa versione dei fatti prospettata dal ricorrente.

Il Fatto

La società ricorrente gestiva in Bologna un esercizio di commercio di oggetti preziosi. Con provvedimento del 05.10.2022 la Questura di Bologna ne ha disposto, ex art. 100 Tulps, la sospensione della licenza per venti giorni, con apposizione della dicitura di chiusura su disposizione del Questore.

Il provvedimento si fondava su accertamenti svolti dagli agenti di P.S. il 30.09.2022 e l’1.10.2022, oltre che su un controllo del 05.10.2022. La società ha impugnato l’atto davanti al TAR Emilia-Romagna, deducendo l’incompetenza del Questore, il travisamento dei fatti, la carenza di istruttoria e la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo. L’art. 100, comma 1, del Tulps attribuisce espressamente al Questore il potere di sospendere la licenza di un esercizio che costituisca pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini. Il richiamo al D.Lgs. n. 92/2017 è inconferente: il Questore non ha applicato le misure di quella normativa, ma ha agito sul diverso e autonomo fondamento dell’art. 100 Tulps.

Il secondo e il terzo motivo sono esaminati congiuntamente. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui la misura persegue finalità preventive e richiede la sola sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica, restando il potere censurabile solo per manifesta irragionevolezza. Viene richiamata, tra le altre, la giurisprudenza amministrativa in materia.

Sul piano istruttorio, il Collegio osserva che gli accertamenti degli agenti di P.S., trasfusi nei relativi verbali, hanno efficacia probatoria qualificata fino a querela di falso, non presentata. Il provvedimento risulta quindi adeguatamente motivato in ordine ai fatti posti a base della sospensione.

Non è dirimente che i fatti non abbiano rilevanza penale. I fatti contestati, inoltre, non attengono a un episodio isolato, ma a più accertamenti che delineano una modalità ricorrente di gestione dell’attività. La diversa ricostruzione della ricorrente si risolve in una personale e non provata versione degli eventi, inidonea a smentire gli esiti dei sopralluoghi. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della costituzione meramente formale dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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