La “campagna urbanizzata” del PPTR legittima il diniego di approvazione della variante urbanistica (TAR Puglia n. 375 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La classificazione di un’area come “campagna urbanizzata” nella Carta delle Morfotipologie Urbane allegata al PPTR non è smentita dalla circostanza che la stessa sia circondata dall’edificato, qualora si collochi in un ambito periferico di transizione, prossimo alla campagna aperta. Tale classificazione legittima l’applicazione degli indirizzi delle Linee guida per il patto città-campagna e, conseguentemente, il parere negativo di compatibilità paesaggistica su una variante urbanistica a destinazione prevalentemente residenziale. In presenza di un atto plurimotivato, il giudice può respingere il ricorso sulla sola base della legittimità di una delle ragioni espresse, con assorbimento delle censure avverso gli altri capi del provvedimento.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un’area in località Torre Mininni, priva di tipizzazione urbanistica per intervenuta caducazione del vincolo espropriativo, otteneva l’adozione di una variante al Piano di Fabbricazione da parte del Commissario ad Acta, che assegnava all’area destinazioni in parte residenziali (zona C3) e in parte a standard. Trasmessa la variante alla Regione per l’approvazione, la Giunta Regionale, con deliberazione del 9.8.2022, ne disponeva il rinvio al Comune, fondandosi su un parere tecnico che richiamava il parere non favorevole di compatibilità paesaggistica espresso dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio. La società impugnava la deliberazione, deducendo l’insussistenza dei presupposti per il diniego.

La Motivazione della Corte

Il TAR ritiene infondato il ricorso, ravvisando la legittimità del parere negativo di compatibilità paesaggistica. Il Collegio evidenzia che l’area risulta classificata nella Carta delle Morfotipologie Urbane del PPTR come “campagna urbanizzata”, ossia quale spazio di transizione e raccordo tra il contesto rurale e quello urbano. Tale classificazione, lungi dall’essere “improvvida” come sostenuto dalla ricorrente, è confermata dalla reale collocazione dell’area in un ambito periferico, prossimo alla campagna aperta che si estende a nord e a sud del perimetro.

Da tale presupposto discende l’applicabilità delle indicazioni contenute nelle Linee guida per il patto città-campagna e del DRAG-PUE, che raccomandano, per le aree della “campagna del ristretto”, obiettivi di raccordo, salvaguardia e riqualificazione delle periferie. La Corte osserva che la variante, caratterizzata in misura nettamente prevalente dalla destinazione residenziale, non risulta coerente con tali obiettivi, interrompendo le potenziali connessioni funzionali e la continuità dello spazio pubblico urbano del sistema di aree.

Il Collegio giudica le valutazioni dell’Amministrazione regionale puntuali, coerenti e ragionevoli, non essendo sindacabili nel merito, in quanto assistite da adeguata motivazione. Le deduzioni difensive circa la natura urbana e urbanizzata del contesto non convincono, poiché la presenza dell’edificato non esclude la funzione di transizione che l’area svolge verso la campagna aperta.

Quanto alle ulteriori censure riguardanti il carico urbanistico e la dotazione di aree a standard, il TAR, richiamando il principio espresso da Consiglio di Stato, Sez. III, 14.11.2025, n. 8924, afferma che la legittimità di una sola delle ragioni poste a fondamento dell’atto plurimotivato è sufficiente a sostenerlo, rendendo superfluo e privo di interesse l’esame delle doglianze avverso gli altri motivi. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese, per la particolarità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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