Accesso agli atti e segreto processuale: illegittimo il diniego fondato sull’indagine penale (TAR Emilia-Romagna n. 1004 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esistenza di un’indagine penale non comporta, di per sé, la non ostensibilità di tutti gli atti o provvedimenti connessi ai fatti oggetto di indagine. Solo gli atti coperti da segreto ai sensi dell’art. 329 cod. proc. pen. e quelli sottoposti a sequestro sono sottratti al diritto di accesso. Gli atti posti in essere dalla pubblica amministrazione nell’esercizio della propria attività istituzionale restano atti amministrativi anche quando riguardano attività di vigilanza, controllo e accertamento di illeciti, e tali permangono dopo l’inoltro della denuncia all’autorità giudiziaria. Ne consegue che il diniego di accesso motivato con il richiamo al segreto processuale è illegittimo quando non risulti alcun provvedimento di sequestro e i documenti richiesti siano riconducibili all’attività amministrativa di accertamento.
Il Fatto
Alla ricorrente è stato contestato di aver organizzato un evento danzante all’interno del locale dalla stessa gestito senza aver presentato la necessaria SCIA allo Sportello Unico per le Attività Produttive. La ditta ha quindi presentato istanza di accesso a tutti gli atti del procedimento raccolti nel corso degli accertamenti che avevano condotto all’adozione del verbale.
Il Comune di Rimini ha respinto la richiesta richiamando l’art. 329, comma 1, cod. proc. pen., l’art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990 e l’art. 20, comma 2, lettera D, del Regolamento comunale, che esclude dall’accesso le notizie di reato trasmesse all’autorità giudiziaria. La ricorrente ha impugnato il diniego e il regolamento, chiedendo l’accertamento del diritto all’ostensione e il risarcimento del danno. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della tardività della memoria comunale, depositata oltre il termine dei quindici giorni liberi previsti dal combinato disposto degli artt. 73 e 87 cod. proc. amm., e ritiene di poter condividere quanto sostenuto in ricorso sull’illegittimità della sottrazione all’accesso motivata con il segreto processuale.
Il richiamo all’art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990 è operato a sproposito, non essendo in presenza di documenti coperti da segreto di Stato. È esclusa la configurabilità dell’accesso civico generalizzato, data la tipologia di atti richiesti, che attengono alla peculiare posizione della ricorrente.
Il Tribunale richiama il principio secondo cui l’esistenza di un’indagine penale non implica la non ostensibilità di tutti gli atti connessi ai fatti oggetto di indagine. Solo gli atti per i quali è stato disposto il sequestro e quelli coperti da segreto possono risultare sottratti al diritto di accesso. Gli atti amministrativi restano nella disponibilità dell’amministrazione finché non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro, non potendo quindi legittimamente impedirsi l’accesso garantito dall’art. 22 della legge n. 241 del 1990.
Accertata la riconducibilità dei documenti alla categoria di quelli in linea di principio ostensibili, il Collegio rileva che l’ordinanza ingiunzione dà conto del fatto che, acquisita la nota riassuntiva del responsabile del procedimento, nessuna ulteriore attività istruttoria è stata svolta oltre a quella del verbale, che richiama esclusivamente materiale fotografico e video. È rispetto a tale materiale e alla nota riassuntiva che dovrà essere rivalutato l’interesse all’accesso.
Il diniego impugnato è dunque privo di adeguata motivazione e viene annullato, con rimessione al Comune della rivalutazione della domanda, tenendo conto dell’attualità dell’interesse e del bilanciamento con la privacy delle persone riprese, eventualmente mediante oscuramento del viso. L’accoglimento in tali termini esime dall’esame della legittimità dell’art. 20 del regolamento comunale. La domanda risarcitoria è respinta, per assenza di prova del danno e dell’elemento soggettivo, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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