Ottemperanza e nomina del commissario ad acta dopo la reiterata inerzia dell’amministrazione (TAR Puglia n. 971 del 18.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, la nomina del commissario ad acta è misura doverosa quando l’amministrazione, destinataria di un ordine del giudice amministrativo, si sia mantenuta inerte oltre il termine assegnato, senza che rilevino le mere attività prodromiche o le iniziative interne all’ente non concluse con il provvedimento richiesto. L’inerzia che legittima la sostituzione processuale non è soltanto quella assoluta, ma anche quella che si manifesta attraverso un’azione amministrativa formalmente avviata ma sostanzialmente non satisfattiva del giudicato, dovendosi assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale. Il commissario ad acta è altresì legittimato ad adottare ogni atto necessario alla conclusione del procedimento, inclusa la reiterazione del vincolo espropriativo eventualmente scaduto.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un’istanza del 2022 volta all’approvazione del progetto definitivo per il completamento delle urbanizzazioni primarie di alcune vie comunali, aveva già ottenuto una prima sentenza favorevole dal TAR, che ordinava al Comune di determinarsi entro un termine perentorio. A fronte della mancata esecuzione, la società aveva proposto un primo ricorso per l’ottemperanza, accolto con una successiva sentenza del TAR che assegnava all’amministrazione novanta giorni per l’adozione degli atti necessari.

Nonostante l’appello proposto dal Comune e la reiezione dell’istanza cautelare da parte del Consiglio di Stato, l’ente non provvedeva entro la scadenza del termine. La società adiva quindi nuovamente il giudice amministrativo, chiedendo la nomina di un commissario ad acta che si sostituisse all’amministrazione nell’approvazione del progetto. Il Comune si opponeva, deducendo di aver avviato le attività preliminari, tra cui una delibera di Giunta meramente propedeutica all’approvazione consiliare.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ricostruisce il lungo iter procedimentale, che trae origine da delibere comunali del 2011 e del 2019, rilevando come a distanza di anni il completamento delle opere non fosse ancora pervenuto a conclusione. Il Collegio rimarca che la società istante è stata costretta ad adire il giudice amministrativo per ben due volte, senza che le pronunce fossero doverosamente attuate dall’amministrazione, ancora inottemperante rispetto all’istanza del 2022.

Nel valutare l’opposizione del Comune, il Tribunale osserva che la delibera di Giunta richiamata dalla difesa dell’ente costituisce un atto meramente propedeutico e non satisfattivo del giudicato, essendo la competenza ad approvare il progetto definitivo rimessa al Consiglio comunale. Le attività descritte dall’amministrazione non solo non hanno condotto all’adozione del provvedimento richiesto, ma risultano per lo più antecedenti alla stessa sentenza da eseguire, come correttamente evidenziato dalla società ricorrente.

Il giudice amministrativo afferma che ragioni di giustizia e di buona amministrazione impongono la nomina del commissario ad acta, non essendo più tollerabile un’ulteriore dilazione. Il commissario è incaricato di pervenire all’approvazione del progetto definitivo entro novanta giorni, con il potere di adottare tutti gli atti necessari, incluso il provvedimento di reiterazione del vincolo espropriativo scaduto, al fine di garantire la piena e completa attuazione delle sentenze.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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