Diniego di cittadinanza e obbligo di comunicare tutti i motivi ostativi (TAR Lazio n. 486 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti ad istanza di parte il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 deve esporre tutti i motivi ostativi emersi dall’istruttoria, non soltanto alcuni di essi. La comunicazione parziale impedisce all’istante di esercitare il diritto di presentare osservazioni e rende illegittimo il provvedimento negativo, per violazione delle garanzie partecipative. Il rispetto dell’obbligo di preventiva comunicazione integrale non è surrogabile dalla sanatoria giudiziale di cui all’art. 21-octies della legge n. 241/1990: l’Amministrazione non può dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso. L’annullamento per vizio infraprocedimentale comporta la regressione del procedimento, con restituzione del potere all’Amministrazione, che dovrà riesaminare l’istanza e, ove sussistano, esternare con apposito preavviso tutti gli eventuali profili ostativi.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato in data 6 aprile 2021 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Con provvedimento del 6 settembre 2024, notificato il 10 settembre 2024, il Ministro dell’Interno ha respinto la domanda per l’emergere di elementi di controindicazione di carattere penale a carico dell’interessato.

Il diniego si fonda su un procedimento penale per invito alla prostituzione e favoreggiamento, su una sentenza di condanna della Corte di Appello di Ancona per violazione della normativa sugli stupefacenti e su un rapporto informativo della Questura. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria. Il Ministero si è costituito, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondata e assorbente la censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative. Nel preavviso di rigetto del 12 dicembre 2023 l’Amministrazione aveva contestato al richiedente il solo procedimento penale per invito alla prostituzione e favoreggiamento, mentre il decreto di diniego ha posto a fondamento anche una sentenza di condanna per violazione della disciplina sugli stupefacenti e un rapporto informativo della Questura, non richiamato nell’avviso.

Secondo il TAR la comunicazione parziale integra violazione dell’art. 10-bis. L’istituto del preavviso di rigetto, introdotto dalla legge n. 15/2005, anticipa alla fase procedimentale l’esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole, consentendo un confronto effettivo con l’interessato prima della decisione finale. Esso risponde a una finalità di democraticità dell’azione amministrativa e di deflazione del contenzioso.

Il Collegio ha osservato che le ulteriori ostatività sono state allegate in maniera generica, senza indicazione delle circostanze di luogo e di tempo né degli sviluppi processuali. Tale modalità impedisce al richiedente di formulare controdeduzioni adeguate e puntuali e non consente di escludere che le condotte contestate attengano ai procedimenti penali già richiamati.

La decisione richiama la giurisprudenza amministrativa sul preavviso di rigetto, tra cui Cons. Stato, Sez. III, n. 6743 e n. 7529 del 2021, secondo cui il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi determina l’annullamento del provvedimento discrezionale, senza che l’Amministrazione possa dimostrare la sostanziale inevitabilità dell’esito negativo. Viene inoltre richiamato Cons. Stato, Sez. IV, n. 2330/2018, sul vincolo conformativo e sulla regressione del procedimento.

Il ricorso è stato pertanto accolto e il provvedimento impugnato annullato, con restituzione del potere all’Amministrazione, che dovrà riesaminare l’istanza esponendo, ove sussistano e con il necessario preavviso, tutti gli eventuali profili ostativi. Le spese sono state compensate in ragione della specificità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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