Ricorso su permesso soggiorno per emersione improcedibile se manca interesse attuale (TAR Emilia-Romagna n. 1013 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse a ricorrere, quale species dell’interesse ad agire, deve presentare i caratteri della concretezza e dell’attualità e consistere in un’utilità pratica, diretta e immediata che la parte può conseguire con il provvedimento richiesto al giudice. Nel giudizio sull’impugnazione del diniego di permesso di soggiorno temporaneo ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D.L. n. 34/2020, la sopravvenuta carenza di interesse può desumersi, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, cod. proc. amm., dall’assenza di depositi successivi alla fase cautelare, dalla natura temporanea del titolo richiesto (sei mesi) e dal giudicato cautelare sfavorevole non appellato. La mera istanza di decisione sugli scritti, priva di motivazione e non accompagnata dall’allegazione dell’attuale permanenza dei requisiti, non è sufficiente a dimostrare la persistenza di un interesse processuale concreto e attuale.
Il Fatto
Il ricorrente, straniero, presentava in data 20.07.2020 domanda di emersione ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D.L. n. 34/2020, per ottenere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi finalizzato alla ricerca di occupazione lavorativa. La Questura di Bologna respingeva l’istanza con provvedimento del 17.01.2022, rilevando la mancata presentazione del richiedente all’appuntamento del 20.08.2020 e l’insussistenza del presupposto del possesso di un permesso scaduto dopo il 31.10.2019.
Lo straniero impugnava il diniego davanti al TAR Emilia-Romagna, articolando motivi di nullità per difetto di traduzione, violazione dei principi di buona fede e collaborazione, insussistenza delle condizioni di legge e violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. L’istanza cautelare era respinta con ordinanza per carenza di fumus, non appellata. All’udienza del 25.06.2025 il ricorso era trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, pur richiamando le argomentazioni della difesa erariali sull’infondatezza del gravame, ritiene che il ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La questione giuridica centrale riguarda i caratteri che l’interesse a ricorrere deve possedere per giustificare una pronuncia di merito.
Il Tribunale richiama l’orientamento del Cons. Stato, sez. III, n. 1419 del 2025, secondo cui l’interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale e consistere in un’utilità pratica, diretta e immediata, non essendo sufficiente il generico riferimento al rispetto di norme. Depongono nel senso della sopravvenuta carenza: l’assenza di depositi difensivi successivi alla fase cautelare; la natura del titolo richiesto, per sua natura temporaneo (sei mesi) e rapidamente superabile; il giudicato cautelare sfavorevole formatosi sull’ordinanza di rigetto della sospensiva, non appellata; l’assenza di domanda risarcitoria o di riserva.
Il Collegio esclude che la sola istanza di decisione sugli scritti valga a dimostrare la persistenza dell’interesse. La pretesa azionata è di tipo pretensivo e, anche in caso di accoglimento, non troverebbe soddisfacimento diretto e immediato, essendo necessario un nuovo esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione su dati e accertamenti attuali. Sarebbe stato onere della parte allegare l’attuale sussistenza dei requisiti soggettivi e dei presupposti oggettivi.
Il Tribunale fonda la decisione sugli artt. 116, secondo comma, cod. proc. civ. e 64, comma 4, cod. proc. amm., che consentono di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti, e sull’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., che permette di desumere la sopravvenuta carenza di interesse da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso. Nel merito, il ricorso è comunque giudicato infondato, poiché l’ultimo titolo di soggiorno del ricorrente era scaduto il 25.09.2019, anteriormente al 31.10.2019 richiesto dall’art. 103, comma 2, del D.L. n. 34/2020 e dall’art. 3, comma 1, del D.M. 27 maggio 2020. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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