Impianti eolici, rilievi anemometrici necessari in sito (TAR Emilia-Romagna n. 893 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti eolici, i rilievi anemometrici funzionali alla caratterizzazione della fonte devono essere effettuati direttamente nel sito prescelto. L’art. 13.3, lett. b), punto ii), dell’Allegato, parte III, al D.M. 10 settembre 2010 non richiede espressamente rilievi in loco, ma l’interpretazione conforme alla ratio della disposizione impone dati di vento effettivi e reali, rilevati sul posto. L’analisi fluidodinamica e i dati satellitari possono integrare, ma non sostituire integralmente i rilievi diretti. La valutazione tecnica dell’amministrazione che nega equivalenza all’anemometro “virtuale” non è sindacabile per irragionevolezza o illogicità manifesta. Il favor per le fonti rinnovabili non giustifica l’elusione dei contenuti minimi dell’istanza.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato alla Regione Emilia-Romagna un’istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27 bis d.lgs. n. 152/2006, per un impianto eolico da realizzare nel territorio di un comune bolognese.
Con nota del 6.5.2024, ARPAE ha chiesto un’integrazione, rilevando la carenza dello studio anemologico e di producibilità, condotto su dati analogici stimati e non su rilievi effettuati nel sito. Dopo le integrazioni del 6.6.2024, l’Agenzia ha confermato la carenza e la Regione ha comunicato la perdurante incompletezza dell’istanza, con archiviazione della domanda. La richiesta di revisione del 29.7.2024 è stata respinta con la nota impugnata del 6.8.2024, che ha ribadito la permanenza dell’improcedibilità. Il ricorso chiede l’annullamento di tale nota.
La Motivazione della Corte
Il collegio prescinde dalle eccezioni in rito, rilevando che il ricorso è infondato nel merito. Il punto centrale riguarda la necessità o meno di svolgere rilievi anemometrici direttamente nel sito prescelto per l’impianto.
Secondo il giudice, la tesi della ricorrente — che vorrebbe integralmente sostituire i rilievi in loco con rilievi satellitari, in tesi più precisi perché riferiti a un arco temporale maggiore — non convince. Il D.M. 10 settembre 2010, parte III dell’Allegato, art. 13.3, lett. b), punto ii), richiede la descrizione delle caratteristiche anemometriche del sito, delle modalità e della durata dei rilievi, non inferiore a un anno, e delle risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento.
Il testo non impone espressamente rilievi in loco, ma, su un piano logico, non si può prescindere da una caratterizzazione puntuale della fonte eolica. L’interpretazione consolidata che li vuole eseguiti in sito è ritenuta condivisibile e preferibile, perché la realizzazione dell’impianto esige dati di vento effettivi e reali, rilevati sul posto, unica modalità che garantisce una prova concreta.
Tale valutazione costituisce il contrappeso all’inevitabile sacrificio dell’interesse ambientale che l’impianto presuppone. La linea è confermata dal Gruppo di Lavoro Energia, secondo cui la modellazione fluidodinamica può essere di supporto, ma non può sostituire i rilievi in sito. ARPAE ha quindi ritenuto, con valutazione tecnica non inficiata da irragionevolezza o illogicità, che l’anemometro “virtuale” non equivalga a quello reale.
Anche le restanti doglianze sono infondate. Il contraddittorio procedimentale è stato completo: la ricorrente ha esposto le proprie ragioni e ha ottenuto il riesame della posizione. Il favor per le rinnovabili non può andare a discapito della corretta applicazione delle disposizioni. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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