SIAD inefficace se in contrasto con legge regionale Campania (TAR Campania n. 4790 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni dello Strumento comunale d’intervento per l’apparato distributivo (SIAD) che impongono il divieto di esercizio di un’attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica o ne consentono l’insediamento solo all’interno di essa, contrastano con l’art. 19, comma 5, L.R. Campania n. 7/2020 e sono inefficaci ai sensi dell’art. 157, comma 2 della medesima legge regionale. Detta inefficacia opera anche per gli strumenti adottati anteriormente all’entrata in vigore del testo unico regionale sul commercio, ferma restando l’applicabilità dei vincoli previsti per le aree di valore storico, archeologico, artistico e ambientale di cui all’art. 19, comma 6. Il diniego di autorizzazione all’apertura di una media struttura di vendita, fondato unicamente sulla mancata inclusione dell’immobile nella cartografia di riferimento del SIAD, è illegittimo per violazione della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sancita dall’art. 31, comma 2, d.l. n. 201/2011.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il diniego opposto dal SUAP del Comune alla propria istanza di autorizzazione per l’apertura di una media struttura di vendita in un immobile di sua proprietà, ricadente in zona artigianale e commerciale del P.R.G. comunale. Il provvedimento motivava il rigetto rilevando che l’ubicazione del fabbricato risultava esterna all’area, individuata nella planimetria allegata al SIAD comunale approvato nel 2009, ove era consentito l’insediamento di tale tipologia di esercizio. La società aggrediva, altresì, per quanto occorra, la medesima cartografia del SIAD, nella parte in cui escludeva il proprio immobile dai siti di compatibilità.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal Comune, rilevando che lo stesso ente aveva riconosciuto e identificato la società quale richiedente e destinataria del provvedimento impugnato e che la titolarità del cespite era stata comunque comprovata in giudizio.
Nel merito, il Collegio ha richiamato la disciplina recata dall’art. 19 L.R. Campania n. 7/2020, il quale, al comma 5, vieta al SIAD di contenere il divieto di esercizio di un’attività commerciale al di fuori di una data area geografica e l’abilitazione a esercitarla esclusivamente al suo interno. Ha altresì evidenziato che l’art. 157, comma 2, della stessa legge regionale sancisce l’efficacia degli strumenti vigenti solo nelle parti in cui non contrastano con il testo unico. Ha quindi affermato che le previsioni del SIAD di Aversa del 2009, le quali limitavano l’insediamento delle medie strutture alle aree cartografate, risultavano incompatibili con le nuove disposizioni regionali e, pertanto, inefficaci.
La Corte ha precisato che non ricorrevano nella specie le condizioni per applicare i vincoli di cui al comma 6 dell’art. 19, non essendo l’immobile insistente su aree di pregio storico, artistico o ambientale. Ha, infine, richiamato il principio di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti o limiti territoriali, stabilito dal d.l. n. 201/2011, cui la normativa regionale si è conformata, dichiarando l’illegittimità del diniego che aveva fatto applicazione di una disposizione del SIAD inefficace. L’accoglimento dei motivi assorbenti ha comportato l’annullamento del provvedimento impugnato, con condanna del Comune alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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