Revoca della concessione dehors illegittima se motivata sulla violazione dell’ordine di sospensione (TAR Emilia-Romagna n. 878 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di occupazione di suolo pubblico con dehors, la decadenza dalla concessione può essere disposta solo a fronte della quarta violazione delle prescrizioni indicate nell’atto di concessione o della difformità della struttura rispetto a quella dichiarata e concessa. Il sistema sanzionatorio delineato dal Regolamento dehors è tipico e progressivo, sicché l’inosservanza del precedente ordine di sospensione non integra il presupposto della decadenza. Il provvedimento di revoca che si fondi su tale condotta è viziato per violazione di legge ed eccesso di potere, non potendo la motivazione addotta dall’Amministrazione essere integrata in sede giudiziale con profili non specificati nell’atto.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un pubblico esercizio di somministrazione, ha impugnato dinanzi al TAR Emilia-Romagna il provvedimento con cui il Comune ha disposto la decadenza dalla concessione di occupazione di suolo pubblico per spazi all’aperto, unitamente all’ordinanza di sospensione e ai verbali di accertamento della Polizia Locale.
Dopo tre contestazioni per il superamento delle misure autorizzate, l’Amministrazione aveva emesso l’ordinanza di sospensione del titolo per venti giorni. Un ulteriore accertamento, eseguito a breve distanza dalla notifica, aveva rilevato la permanenza della struttura non rimossa: su tale presupposto il Comune ha qualificato la condotta come quarta violazione e ha disposto la revoca, ritenendo integrato il presupposto regolamentare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso riprendendo le ragioni già esposte in sede cautelare e ha ritenuto fondata la censura di violazione del Regolamento dehors, assorbita ogni ulteriore doglianza.
Il punto di partenza è l’art. 15, comma 4, del Regolamento approvato con deliberazione P.G. n. 532117/2018, che delinea un sistema sanzionatorio progressivo: alla prima violazione segue la diffida, alla seconda la sanzione pecuniaria, alla terza la sospensione della concessione per venti giorni, alla quarta la decadenza. Il presupposto delle misure è, per tutte, il mancato rispetto delle prescrizioni dell’atto di concessione o la difformità della struttura rispetto a quella dichiarata e concessa.
Nel caso esaminato, il Comune ha fondato la revoca sulla violazione del precedente ordine di sospensione e non sulla quarta inosservanza delle prescrizioni concessorie. Secondo il TAR si tratta di condotta diversa da quelle tipiche contemplate dal Regolamento, la cui tipicità impedisce di estendere l’ambito applicativo della sanzione espulsiva.
Il Collegio ha inoltre rilevato che la stessa effettiva violazione dell’ordine di sospensione era controversa: l’accertamento era stato effettuato a distanza di un solo giorno lavorativo dalla notifica, senza che fosse stato indicato un congruo termine per la rimozione delle strutture, comunque non utilizzate. La motivazione dell’atto impugnato non poteva poi essere integrata facendo riferimento al superamento dei limiti dimensionali, profilo non specificato né approfondito dall’Amministrazione.
Quanto ai successivi verbali di contestazione di nuove violazioni, il TAR li ha ritenuti irrilevanti: essi avrebbero potuto giustificare un autonomo provvedimento di decadenza, ma da essi non è derivato alcun atto successivo, con permanere dell’interesse al ricorso.
Il ricorso è stato pertanto accolto con annullamento del provvedimento di revoca della concessione, mentre le spese di lite sono state compensate per la novità delle questioni trattate e la peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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