Silenzio sull’esecuzione dell’ordine di demolizione e pendenza del giudizio impugnatorio (TAR Emilia-Romagna n. 896 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di interesse l’azione di accertamento avverso il silenzio della P.A. ex artt. 31 e 117 c.p.a. quando l’Amministrazione abbia concluso il procedimento di repressione dell’abuso edilizio manifestando una volontà dispositiva ostativa alla demolizione. La condanna a provvedere presuppone che al momento della pronuncia perduri l’inerzia. Non sussiste silenzio inadempimento se il Comune non può procedere alla demolizione in pendenza del giudizio impugnatorio avente ad oggetto la presupposta ordinanza di demolizione. La sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere non acquista efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, ma solo sul venir meno dell’interesse alla prosecuzione del processo.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di edifici confinanti con un complesso residenziale, avevano ottenuto dal Consiglio di Stato l’annullamento della concessione edilizia con cui l’immobile era stato costruito, per violazione dei limiti di distanza. A seguito di quel giudicato il Comune aveva avviato il procedimento sanzionatorio, conclusosi con un’ordinanza di demolizione nei confronti degli attuali proprietari, da questi impugnata con ricorso pendente.

Con diffida del 10 marzo 2025 i ricorrenti chiedevano la conclusione del procedimento e l’esecuzione della demolizione, sostenendo l’avvenuta acquisizione gratuita dell’opera al patrimonio comunale. Non ricevendo riscontro, proponevano ricorso ex art. 117 c.p.a., lamentando anche la nullità dell’atto del 10 aprile 2025 con cui il Comune aveva riaperto il procedimento per la convalida del titolo e la fiscalizzazione dell’abuso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina anzitutto la domanda principale. Osserva che l’ordinanza di demolizione del 16 ottobre 2024, pur formalmente valida ed efficace, è allo stato sub iudice: i proprietari l’hanno impugnata con ricorso ancora pendente, di cui è stato respinto il fumus con ordinanza cautelare confermata in appello. Il Comune deve pertanto attenderne la definizione, non rilevando il rigetto della tutela cautelare.

La Sezione rileva inoltre che l’Amministrazione, prima del ricorso, aveva riscontrato l’istanza dei condomini volta alla convalida del titolo annullato e alla fiscalizzazione dell’abuso, disponendo la riapertura del procedimento. Ne deriva che non sussiste il denunziato silenzio inadempimento, poiché il Comune ha manifestato una volontà ostativa all’attuale demolizione.

Il Collegio esclude poi che la sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere abbia acquisito efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa dei ricorrenti. Tale pronuncia costituisce fattispecie di estinzione del processo e non contiene alcun accertamento sulla fondatezza della pretesa all’integrale demolizione.

Quanto alla domanda di nullità dell’atto del 10 aprile 2025, il Tribunale la ritiene parimenti inammissibile. L’atto ha solo avviato il procedimento di fiscalizzazione ed è privo di idoneità lesiva. Anche a prescindere da ciò, l’asserita elusione del giudicato avrebbe dovuto essere fatta valere con ricorso ex art. 114 c.p.a. e non con il rito avverso il silenzio.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile per difetto di interesse, con compensazione delle spese in ragione della particolarità del caso e della pacifica natura abusiva delle opere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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