Scorrimento graduatorie concorsuali di altre amministrazioni è facoltà subordinata ad accordo (TAR Emilia-Romagna n. 863 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 3, comma 61, legge n. 350/2003 configura l’utilizzo delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni come mera facoltà, subordinata al previo raggiungimento di uno specifico accordo tra gli enti interessati. Ne discende che il candidato idoneo collocato in graduatoria non vanta alcun diritto allo scorrimento, né un interesse concreto e attuale a impugnare il bando con cui l’amministrazione abbia autonomamente indetto una nuova selezione. Il ricorso cumulativo proposto da più idonei è inammissibile quando la posizione in graduatoria avrebbe potuto soddisfare, per effetto dello scorrimento, il solo interesse del candidato collocato più in alto, difettando l’identità di interesse sottesa all’impugnazione.
Il Fatto
Tre candidati, risultati idonei in una procedura selettiva indetta dalla Regione Sardegna e collocatisi rispettivamente al quarto, quinto e decimo posto della relativa graduatoria, impugnavano il bando con cui l’ARPAE aveva indetto una nuova selezione per un posto di dirigente chimico, unitamente alla determinazione di avvio della procedura.
I ricorrenti lamentavano il mancato scorrimento della graduatoria regionale prima dell’indizione del nuovo concorso, invocando l’obbligo dell’amministrazione di attingere alla graduatoria approvata da altro ente. L’Agenzia resistente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per plurimi profili, tra cui la mancata evocazione in giudizio della Regione Sardegna e la carenza di interesse in capo ai candidati collocati nelle posizioni inferiori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito la disciplina applicabile richiamando l’art. 3, comma 61, legge n. 350/2003, secondo cui le amministrazioni possono effettuare assunzioni utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate. La norma, già nella sua formulazione, prospetta lo scorrimento come possibilità e non come obbligo.
Su questa base, il Tribunale ha escluso che l’idoneo possa pretendere lo scorrimento della graduatoria formatasi presso un diverso ente. L’utilizzo della graduatoria presuppone un accordo tra le amministrazioni, che i candidati non hanno alcun titolo per esigere e il cui raggiungimento resta del tutto eventuale. Ne deriva che l’interesse all’annullamento del bando appare meramente ipotetico, privo del carattere concreto e attuale richiesto per la legittimazione ad agire.
Il Collegio ha poi affrontato il profilo del ricorso cumulativo, osservando che l’impugnazione collettiva è eccezionalmente ammessa solo in presenza di quella identità di interesse che, nella specie, non può ravvisarsi. Il preteso scorrimento avrebbe potuto soddisfare esclusivamente la posizione del candidato collocato più in alto, mentre per gli altri ricorrenti la posizione in graduatoria non consentiva alcun vantaggio utile.
Il Tribunale ha inoltre rilevato l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della graduatoria finale approvata con determinazione successiva, che era stata scorsa fino alla quinta posizione. In via ulteriore, ha ritenuto il ricorso infondato, ribadendo la natura facoltativa dello scorrimento e la subordinazione all’accordo tra enti.
La pronuncia si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore di ARPAE in misura pari a euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.