Ottemperanza cessata per pagamento spontaneo solo dopo la notifica: soccombenza virtuale per spese processuali (TAR Abruzzo n. 74 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione spontanea del giudicato da parte dell’amministrazione, intervenuta dopo la notifica e il deposito del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere ma non elide la soccombenza virtuale dell’amministrazione stessa. L’amministrazione che ottempera solo a seguito dell’instaurazione del giudizio è tenuta al pagamento delle spese processuali, pur in assenza di una pronuncia di merito sull’effettività dell’obbligo.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo che aveva accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docente e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 3.705,08, oltre accessori. Il Ministero si costituiva con memoria di stile, riconoscendo di non aver ancora provveduto al pagamento per la pendenza delle procedure di stanziamento dei fondi. Nel corso del giudizio, l’amministrazione provvedeva al pagamento dell’importo liquidato dal giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso, accertando che la sentenza era stata notificata al Ministero presso il domicilio digitale certificato ed era passata in giudicato. Ha inoltre ritenuto sussistente la condizione di procedibilità di cui all’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, essendo decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Nel merito, il Collegio ha osservato che il credito era stato accertato con sentenza definitiva e che, alla data del deposito del ricorso, l’importo non risultava ancora soddisfatto. Tuttavia, nel corso del giudizio, il Ministero ha provveduto al pagamento di quanto liquidato e la ricorrente non ha mosso contestazioni sull’esattezza dell’adempimento.
Sulla base di tali elementi, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, trattandosi di un’esecuzione integrale intervenuta in corso di causa. Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto che queste dovessero seguire la soccombenza, in quanto la parte intimata ha dato esecuzione al giudicato solo dopo la notifica e il deposito del ricorso per l’ottemperanza.
La pronuncia conferma che l’adempimento tardivo, successivo all’instaurazione del giudizio, non esonera l’amministrazione dalla refusione delle spese processuali, poiché la necessità del ricorso è dipesa dalla sua inerzia, e ha liquidato l’importo di € 800,00 in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.