Danno da proroga delle concessioni demaniali e difetto di ius postulandi dell’AGCM (TAR Emilia-Romagna n. 848 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto dall’AGCM per l’annullamento degli atti con cui il Comune differisce la scadenza delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo è inammissibile quando sia affidato a un avvocato del libero foro senza il preventivo parere dell’Avvocato generale dello Stato. L’art. 1 R.D. n. 1611/1933 impone all’Avvocatura dello Stato il patrocinio obbligatorio delle Amministrazioni statali, comprese le Autorità indipendenti, e l’art. 5 R.D. n. 1611/1933 consente il ricorso a difensori esterni, in caso di conflitto di interessi, solo previo parere dell’Avvocato generale dello Stato. La mancanza di tale passaggio procedimentale determina il difetto di ius postulandi del difensore e l’inammissibilità del ricorso. Il potenziale conflitto con altra Amministrazione statale non può essere valutato dall’Autorità stessa.
Il Fatto
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, agendo ai sensi dell’art. 21 bis L. n. 287/1990, ha impugnato la deliberazione della Giunta del Comune di Misano Adriatico n. 134 del 22.12.2023 e la nota comunale del 16.02.2024. Con la delibera l’Ente aveva fissato al 31.12.2024 il termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime in precedenza prorogate, dando mandato agli uffici di avviare le procedure competitive di assegnazione.
Secondo l’Autorità, il differimento del termine violerebbe il diritto europeo e segnatamente l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e gli artt. 49 e 56 TFUE, con conseguente obbligo di disapplicazione della disciplina interna contrastante. Il Comune e le imprese controinteressate hanno resistito, eccependo tra l’altro l’inammissibilità del ricorso per difetto di ius postulandi del difensore officiato dall’AGCM.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha affrontato in via prioritaria la questione preliminare relativa al patrocinio dell’Autorità ricorrente. L’art. 1 R.D. n. 1611/1933 attribuisce all’Avvocatura dello Stato la rappresentanza e l’assistenza in giudizio delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo: tra queste rientrano le Autorità indipendenti, come già affermato dalla giurisprudenza amministrativa.
Il patrocinio dell’Avvocatura di Stato nei confronti dell’AGCM è dunque obbligatorio. La conferma si trae dallo stesso art. 21 bis, comma 2, L. n. 287/1990, che prevede espressamente che il ricorso dell’Autorità avverso gli atti lesivi della concorrenza sia presentato tramite l’Avvocatura dello Stato.
L’Autorità ha giustificato il ricorso a un difensore del libero foro con il potenziale conflitto con altra Amministrazione statale. L’argomento è stato respinto: non sussiste un conflitto di interessi ogni qualvolta si contesti la non conformità della normativa interna a quella unionale, poiché occorre che l’Amministrazione statale sia direttamente coinvolta nel giudizio. Correttamente il ricorso ha individuato quale resistente il Comune, che ha adottato gli atti e al quale la gestione dei beni demaniali è delegata in ambito regionale.
Decisiva è poi la disciplina dell’art. 5 R.D. n. 1611/1933, che subordina il ricorso a patrocinio esterno, in caso di conflitto, al preventivo parere dell’Avvocato generale dello Stato. Di tale parere non vi è prova in atti e il difensore ha dichiarato in udienza che la valutazione di incompatibilità è stata effettuata dall’Autorità stessa.
La mancanza di un passaggio procedimentale previsto dalla norma determina l’inammissibilità del ricorso per difetto di ius postulandi. Assorbita ogni altra questione in rito e nel merito, il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile, compensando tra le parti le spese e ponendo il contributo unificato a carico della ricorrente.
Nota della Redazione
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