Improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse (TAR Emilia-Romagna n. 820 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione di merito può essere desunta dal comportamento processuale della parte, a norma dell’art. 84, comma 4, c.p.a. e degli artt. 116, secondo comma, c.p.c. e 64, comma 4, c.p.a.. L’assenza di qualsiasi atto processuale successivo alla fase cautelare, la mancata comparizione alle udienze e la formazione di un giudicato cautelare sfavorevole, in una controversia destinata a esaurire i propri effetti nel tempo, integrano il difetto attuale e concreto di utilità della pronuncia. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura ha respinto il ricorso gerarchico avverso il decreto del Questore che gli aveva negato il rilascio della carta di soggiorno per familiari di cittadini UE, per assenza del requisito della convivenza con il coniuge di nazionalità italiana.
Dopo la notifica del ricorso nell’estate 2021 e il rigetto della domanda cautelare, la causa è stata iscritta nel ruolo aggiunto con finalità esplorative dell’udienza di merito, per verificare la persistenza dell’interesse alla decisione. All’udienza è comparsa la sola Avvocatura dello Stato, mentre nessuno è comparso per il ricorrente, che non ha depositato alcun atto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla funzione del ruolo aggiunto, espressamente finalizzato a verificare la persistenza di un interesse processuale concreto e attuale, richiamando il principio di leale collaborazione tra parti e giudice sancito dall’art. 2 c.p.a.. In tale contesto sarebbe stato onere della parte rappresentare le ragioni oggettive idonee a giustificare la persistenza di un’utilità attuale alla pronuncia di merito.
La ricostruzione dei fatti e dello svolgimento del processo dimostra invece il sopravvenuto difetto di interesse. Depongono in tal senso l’assenza di qualsiasi atto processuale successivo alla fase cautelare, risalente al 2021, la mancata comparizione alle successive udienze nonostante la rituale notifica, e la natura degli atti impugnati, per loro natura destinati a effetti temporanei o a essere superati dalle successive vicende amministrative.
Rileva inoltre il giudicato cautelare sfavorevole formatosi sull’ordinanza di rigetto della sospensiva, nella quale la causa aveva già ricevuto una motivata risposta, nonché l’assenza di una domanda risarcitoria o di un’espressa riserva di proporla.
Su queste basi, facendo applicazione dell’art. 84, comma 4, c.p.a. e dell’art. 116, secondo comma, c.p.c., il Tribunale desume dal comportamento processuale argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse e dichiara il ricorso improcedibile. In via di mero obiter, la sentenza osserva che il ricorso sarebbe in ogni caso palesemente infondato nel merito, avendo l’Amministrazione adeguatamente accertato l’assenza del requisito della convivenza. Le spese di lite sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.