Destituzione del dipendente di polizia: termine decorre dalla conoscenza della sentenza definitiva (TAR Umbria n. 316 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di procedimento disciplinare per il personale della Polizia di Stato, il termine di cui all’art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737 del 1981 decorre dalla conoscenza qualificata della sentenza penale che definisce integralmente il processo, non dal passaggio in giudicato dei singoli capi non investiti dall’impugnazione. L’Amministrazione, avendo la facoltà — non l’obbligo — di avviare l’azione disciplinare in pendenza del giudizio penale, può legittimamente attendere la definizione complessiva di quest’ultimo prima di contestare gli addebiti, senza incorrere in decadenza. I termini previsti per la conclusione dell’inchiesta disciplinare hanno natura ordinatoria e la loro inosservanza non invalida il provvedimento sanzionatorio.

Il Fatto

Il ricorrente, vice sovrintendente tecnico della Polizia di Stato in servizio presso una Questura, era stato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari per gravi indizi di estorsione aggravata. Alla notifica dell’ordinanza seguiva la sospensione cautelare dal servizio.

Il procedimento penale si concludeva con sentenza di patteggiamento del 11 settembre 2024, con condanna a quattro anni di reclusione, sostituzione con la detenzione domiciliare e interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Il ricorso per Cassazione avverso la sola pena accessoria era dichiarato inammissibile l’8 gennaio 2025; il Tribunale comunicava l’irrevocabilità all’Amministrazione il 28 gennaio 2025. Il 25 febbraio 2025 veniva formulata la contestazione degli addebiti; il Consiglio provinciale di disciplina proponeva quindi la destituzione, condivisa dal Capo della Polizia. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta congiuntamente i primi due motivi, che censurano la tardività dell’avvio del procedimento disciplinare. Poiché il Regolamento non prevede un termine specifico, opera il rinvio all’art. 103 del d.P.R. n. 3 del 1957, che impone la contestazione “subito”: il termine è ordinatorio, non perentorio, e il principio di immediatezza va inteso in senso relativo.

Quanto all’art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737 del 1981, la Corte osserva che il dies a quo coincide con la conoscenza attuale e qualificata della sentenza definitiva. L’art. 11 del medesimo Regolamento impone la sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione del giudizio penale: è quindi rimesso all’Amministrazione decidere se agire in pendenza, con successiva sospensione, oppure attendere prudentemente l’esito penale.

La ricostruzione del ricorrente — secondo cui il termine sarebbe decorso dal 17 settembre 2024, data di irrevocabilità dei capi non impugnati — non è condivisa. Manca qualsiasi prova della conoscenza, da parte dell’Amministrazione, del contenuto del ricorso per Cassazione. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 14 del 20-OMISSIS-, il TAR conferma che il termine decorre dalla conoscenza integrale e certa della sentenza che conclude complessivamente il processo penale, non dai singoli capi definiti parzialmente.

Nel caso concreto, l’Amministrazione ha ricevuto comunicazione il 28 gennaio 2025 e ha contestato gli addebiti il 25 febbraio 2025, entro il termine dei 120 giorni. Quanto ai termini dell’inchiesta, la Corte ribadisce la loro natura sollecitatoria, salvi quelli posti a garanzia dell’incolpato.

Il terzo motivo è parimenti respinto. La valutazione disciplinare gode di ampia discrezionalità, sindacabile solo per travisamento dei fatti o manifesta illogicità. Il Consiglio ha compiuto un’autonoma valutazione degli atti penali, dando conto dello stato di servizio e della situazione disciplinare del dipendente. Infondate le censure sulla mancata escussione dei testi e sulla ricusazione di un componente: nessuna delle ipotesi tassative dell’art. 149 del d.P.R. n. 3 del 1957 risulta integrata. Il ricorso è integralmente rigettato, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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