Improcedibile il ricorso sul permesso di soggiorno per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Emilia-Romagna n. 815 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del ruolo aggiunto finalizzato allo smaltimento delle cause più risalenti, la parte che intenda coltivare il ricorso deve rappresentare in modo motivato le ragioni oggettive della persistenza di un’utilità attuale e concreta alla decisione di merito. La sola dichiarazione di permanenza dell’interesse, priva di allegazioni e documentazione, non è idonea a superare la maturazione dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse. L’interesse a ricorrere, quale species dell’interesse ad agire, deve possedere i caratteri della concretezza e dell’attualità e consistere in un’utilità pratica, diretta e immediata. Nel caso dell’interesse pretensivo al rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, tale utilità non può essere assicurata in via diretta e immediata dalla pronuncia di annullamento, essendo comunque necessario un nuovo esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione sulla base di dati e accertamenti attuali.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato il decreto con cui il Questore ha rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, unitamente alla revoca del titolo in precedenza posseduto. Il provvedimento si fondava sull’insufficienza dei redditi rispetto ai limiti di legge, sulla cancellazione anagrafica per irreperibilità e sull’inutile attivazione del preavviso di diniego, non essendo stata reperita l’interessata al domicilio indicato.

La domanda cautelare è stata respinta con una prima prognosi di non accoglibilità. La causa è stata poi iscritta nel ruolo aggiunto per la verifica della persistenza dell’interesse. Il difensore ha depositato una dichiarazione di sussistenza dell’interesse, senza allegare atti o documenti ulteriori. All’udienza di merito è comparsa la sola Avvocatura dello Stato, mentre nessuno è comparso per la parte ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta congiuntamente il profilo del rito e quello del merito. Sul piano processuale richiama il principio di leale collaborazione tra parti e giudice, desumibile dall’art. 2 c.p.a., e la funzione del ruolo aggiunto, strumento di smaltimento dell’arretrato che postula una fattiva collaborazione del Foro. La dichiarazione generica e immotivata depositata dal procuratore non soddisfa l’onere di rappresentare le ragioni oggettive della persistenza di un’utilità attuale e non puramente astratta.

La Corte fonda il convincimento sull’art. 64, comma 4, c.p.a. e sull’art. 116, secondo comma, c.p.c., che consentono di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti e da fatti univoci sopravvenuti. Depongono in tal senso l’assenza di qualsiasi deposito dopo la fase cautelare, il giudicato cautelare sfavorevole non appellato, la natura temporanea degli atti impugnati e l’assenza di domanda risarcitoria o di riserva di proporla.

Sul versante sostanziale, il Collegio riprende Cons. Stato, sez. III, n. 1419 del 2025, secondo cui l’interesse a ricorrere deve consistere in un’utilità diretta e immediata, non essendo sufficiente il generico riferimento al rispetto di norme svincolate dalla prospettazione di vizi. Nel caso concreto, l’interesse pretensivo al permesso di soggiorno non tollera un’attribuzione “ora per allora” del bene della vita: la pronuncia favorevole renderebbe comunque necessario un riesercizio del potere su dati attuali. Sarebbe stato pertanto onere della parte allegare l’attuale sussistenza dei requisiti, senza che sia stata data contezza della condizione dello straniero a distanza di oltre cinque anni dal diniego.

Il ricorso è accolto nel senso dell’improcedibilità e, quanto al merito, è ritenuto infondato: i motivi non scalfiscono la legittimità del diniego, atteso che la stessa parte ammette l’insufficienza del requisito reddituale. La censura sull’omissione della fase partecipativa risulta dequotata dalla sostanziale vincolatezza della determinazione negativa e dall’inutile esperimento del preavviso. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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