Trasformazione del manufatto condonando e diniego di sanatoria (TAR Campania n. 5050 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione della domanda di condono edilizio non autorizza l’interessato a completare, trasformare o ampliare, anche in maniera non radicale, i manufatti oggetto della richiesta, i quali, fino all’eventuale concessione della sanatoria, restano abusivi al pari degli ulteriori interventi realizzati sugli stessi. La trasformazione, anche non radicale, del manufatto oggetto di condono, realizzata in assenza di titolo abilitativo, legittima il diniego della sanatoria, poiché non consente all’amministrazione di verificare l’effettiva corrispondenza tra le opere abusivamente realizzate e quelle descritte nella domanda. La valutazione degli interventi successivi all’istanza non può essere separata o atomistica quando essi facciano parte di un disegno unitario di realizzazione di una complessiva opera abusiva. Gli atti di repressione degli illeciti edilizi non richiedono la comunicazione di avvio del procedimento, essendo procedimenti tipizzati caratterizzati da meri accertamenti tecnici. L’ordine di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 non necessita della precisa individuazione delle aree oggetto di futura acquisizione gratuita, elemento afferente al successivo provvedimento acquisitivo.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il diniego di condono edilizio, ai sensi dell’art. 31 e ss. legge n. 47/1985, relativo a un fabbricato composto da un box auto e un locale deposito. Il Comune aveva motivato il diniego sulla base di due ordini di ragioni: l’avvenuta trasformazione del manufatto rispetto alla conformazione originaria, con incremento volumetrico e ampliamento planimetrico, e la sua inesistenza alla data del 1965 dichiarata nell’istanza.
Avverso un provvedimento di ingiunzione di demolizione, adottato a seguito della reiezione dell’istanza, la stessa parte proponeva un ulteriore ricorso. I due giudizi, connessi soggettivamente e oggettivamente, venivano riuniti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo ricorso, escludendo l’erroneità del presupposto di fatto. Gli interventi successivi all’istanza di condono hanno infatti coinvolto il locale deposito, già parte del fabbricato oggetto di sanatoria, e la tettoia è stata realizzata in continuità strutturale con l’edificio originario, tanto che l’intero fabbricato risulta accatastato come unica unità immobiliare. Non si tratta di manufatti aggiuntivi autonomi, ma di veri e propri ampliamenti planivolumetrici incidenti sulla conformazione del fabbricato.
Il Tribunale ha quindi affermato che la trasformazione, anche non radicale, del manufatto oggetto di condono realizzata in assenza di titolo legittima il diniego di sanatoria. L’immutabilità dell’opera risponde all’esigenza di evitare che le opere abusive vengano portate a compimento e di consentire all’amministrazione di valutare natura e portata delle opere da condonare. Tale orientamento è stato ritenuto preferibile, per la maggiore aderenza al dato testuale, rispetto al diverso indirizzo che richiede la trasformazione totale e radicale del manufatto.
Il carattere assorbente della prima ragione di diniego ha escluso l’esame delle censure relative alla dedotta inesistenza del fabbricato al 1965, in applicazione del principio per cui è sufficiente che una delle ragioni poste a fondamento del provvedimento passi indenne alle censure perché esso resti esente da annullamento.
Quanto al ricorso avverso l’ordinanza di demolizione, il Collegio ha escluso l’invalidità derivata, essendo il diniego di condono divenuto definitivo. Ha altresì ritenuto superfluo l’avviso di avvio del procedimento per gli atti di repressione degli illeciti edilizi, procedimenti tipizzati basati su meri accertamenti tecnici. Ha infine chiarito che l’art. 27 d.P.R. n. 380/2001 e l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 sono strumenti sanzionatori alternativi, non essendo necessitata l’applicazione del primo per il solo fatto che l’intervento insista su zona vincolata. La motivazione dell’ordine di demolizione deve descrivere analiticamente le opere, ma non occorre che individui preventivamente le aree di futura acquisizione gratuita.
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Nota della Redazione
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