Abrogazione della pensione privilegiata e cessazione dal servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 5 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
A partire dal 6.12.2011, per effetto dell’art. 6 del d.l. n. 201/2011, l’istituto della pensione privilegiata è abrogato per i dipendenti pubblici, con le sole eccezioni tassativamente previste di carattere soggettivo e oggettivo. Costituisce circostanza irrimediabilmente ostativa all’ottenimento del trattamento di privilegio la cessazione dal servizio intervenuta in epoca successiva all’entrata in vigore della novella. Il previo riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio non è sufficiente ove il dipendente sia cessato dal servizio per dimissioni volontarie dopo la data di abrogazione, restando i requisiti dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973 operativi solo nelle ipotesi residuali codificate.
Il Fatto
Il ricorrente aveva prestato servizio quale assistente capo della Polizia Penitenziaria fino a una certa data, per poi transitare, per motivi di salute, nei ruoli civili del Ministero della Giustizia, dove aveva continuato a lavorare fino alla quiescenza. Titolare di pensione anticipata, chiedeva all’I.N.P.S. la pensione diretta di privilegio, avendo ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una gastropatia, con ascrizione all’ottava categoria.
L’Istituto respingeva l’istanza, rilevando che il servizio militare era già stato utilizzato ai fini del pensionamento anticipato e che il ricorrente, cessato per dimissioni volontarie dopo l’abrogazione dell’istituto, non rientrava in alcuna delle fattispecie eccettuate. Esperito il ricorso amministrativo, il ricorrente adiva la Corte dei conti per l’accertamento del diritto alla pensione di privilegio e la condanna dell’I.N.P.S. alla relativa corresponsione.
La Motivazione della Corte
Il giudizio ha a oggetto la domanda di accertamento del diritto alla pensione di privilegio gestione pubblica e la conseguente condanna dell’Istituto. Il ricorso è respinto nel merito.
La Corte muove dall’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, che subordinava il trattamento di privilegio alla duplice condizione della cessazione dal servizio per infermità e del riconoscimento della dipendenza di queste da causa di servizio. Tali requisiti permangono, dopo l’abrogazione, solo nelle ipotesi residuali codificate dall’art. 6 del d.l. n. 201/2011.
La disposizione ha abrogato, dal 6.12.2011, l’istituto della pensione privilegiata, con le sole eccezioni di carattere soggettivo — alcune categorie di dipendenti pubblici, oggetto di positivo vaglio del giudice delle leggi — e di carattere oggettivo. Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile (Sez. II giur. centr. app., sent. n. 245/2024 e n. 125/2024; Sez. giur. reg. Puglia n. 124/2024) secondo cui le ipotesi oggettive riguardano tutte casi in cui la cessazione dal servizio è intervenuta anteriormente all’entrata in vigore del decreto.
Nel caso concreto, il ricorrente è cessato dal servizio per dimissioni in epoca successiva all’abrogazione, circostanza irrimediabilmente ostativa. La Corte reputa del tutto irrilevante che le infermità fossero state riconosciute dipendenti da causa di servizio prima di tale cessazione: il requisito sanitario non supplisce al difetto del presupposto temporale. Di qui il rigetto del ricorso.
Nota della Redazione
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