Danno all’immagine autonomo e prescrizione dal passaggio in giudicato (Corte dei Conti Sez. II App. n. 311 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine della pubblica amministrazione costituisce fattispecie autonoma rispetto al danno patrimoniale e ben può configurarsi anche in assenza di quest’ultimo. La sua quantificazione può avvenire in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., prescindendo dal criterio del duplum di cui all’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20 del 1994, ogni qualvolta non tutto ciò che è stato sottratto all’ente si traduca in vantaggio personale del dipendente. Ai fini della sussistenza del pregiudizio rilevano la reiterazione delle condotte, il ruolo rivestito dall’agente e la diffusione delle notizie, mentre il clamor fori non ne costituisce elemento costitutivo. Il dies a quo della prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale anche quando il fatto contestato integri il reato di truffa, non compreso tra i delitti dell’art. 7 della legge n. 97 del 2001, se il riferimento è operato per corroborare la gravità delle condotte di peculato.

Il Fatto

Due dipendenti di una comunità montana in liquidazione venivano convenuti in giudizio dalla Procura regionale con l’accusa di aver cagionato un danno all’immagine all’ente di appartenenza in seguito a fatti di rilievo penale, definiti con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., divenuta irrevocabile. Il primo giudice respingeva le eccezioni di prescrizione e di inutilizzabilità della sentenza patteggiata, accoglieva la domanda, disattendendo però il criterio del duplum e riducendo gli importi richiesti.

Entrambi i convenuti proponevano appello, principale e incidentale, deducendo la prescrizione del credito per inerzia dell’amministrazione, l’insussistenza del danno all’immagine in mancanza di danno patrimoniale, il difetto di motivazione in ordine alla quantificazione e la non configurabilità del pregiudizio per un ente in liquidazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione riunisce gli appelli ex art. 184 cod. giust. cont., stante la sovrapponibilità dei motivi, ed esamina congiuntamente le censure. Il primo argomento comune è respinto con nettezza: il danno all’immagine è figura autonoma, di origine pretoria e poi recepita ordinamentalmente, che può sussistere anche quando la condotta illecita non abbia prodotto alcun danno materiale. Né l’assenza di iniziative dell’amministrazione per il recupero patrimoniale vale a dimostrarne l’insussistenza.

La Corte afferma la piena autonomia della fattispecie e la possibilità per il giudice contabile, accertati gli elementi sintomatici, di procedere alla quantificazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., prescindendo dal duplum previsto dall’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20 del 1994. Il criterio trova giustificazione ove non tutto il sottratto si risolva in vantaggio personale dell’agente; soccorrono allora parametri oggettivi e soggettivi, quali la natura del fatto, le modalità, la reiterazione, il ruolo rivestito e l’impatto sull’opinione pubblica, richiamandosi Sez. I n. 332 del 2022.

Quanto allo stato di liquidazione dell’ente, la doglianza è infondata: la liquidazione presuppone l’esistenza giuridica del soggetto, che va tutelato sotto il profilo erariale; anzi, proprio in tale fase occorre agire per recuperare i crediti e ripianare la massa debitoria.

Sul versante probatorio, la Corte ribadisce che, anche dopo la novella dell’art. 445 cod. proc. pen. a opera della legge n. 150/2022, la sentenza di patteggiamento resta suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice contabile unitamente al corredo probatorio e agli elementi indiziari, secondo l’orientamento consolidato (Sez. II n. 45/2024, n. 16/2024, n. 279/2023).

Infine, sul dies a quo della prescrizione, il motivo dell’appellante incidentale è infondato: il riferimento al reato di truffa è stato operato dal primo giudice solo per corroborare la gravità delle condotte di peculato, reato previsto dall’art. 7 della legge n. 97 del 2001, con conseguente corretta decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza penale. Gli appelli sono respinti e la sentenza confermata, con condanna alle spese di grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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