Estinzione del processo per mancato deposito delle prove di notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 7 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato deposito, da parte del ricorrente, delle prove dell’avvenuta notifica del ricorso nel termine di dieci giorni liberi antecedenti l’udienza, imposto dall’art. 155, comma 5 bis, c.g.c., determina l’estinzione del processo ex art. 111 c.g.c.. Il giudice dichiara l’estinzione anche d’ufficio, non risultando necessaria alcuna istanza di parte né la costituzione dei resistenti. La sanzione processuale opera in presenza del solo presupposto oggettivo dell’inosservanza del termine di deposito, restando irrilevante ogni valutazione sul merito della domanda pensionistica. All’estinzione consegue che nulla è dovuto per le spese di giudizio, non essendosi instaurato un contraddittorio effettivo.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, chiedendo l’accertamento del diritto, ai fini della determinazione della base contributiva e di calcolo della pensione, agli emolumenti pensionabili derivanti dalla progressione di carriera maturata durante il periodo di cristallizzazione delle retribuzioni, compreso tra il 2011 e il 2015. Domandava la riliquidazione del trattamento pensionistico tenendo conto delle classi e degli scatti giuridicamente conseguiti, con pagamento dei maggiori ratei, rivalutazione monetaria e interessi legali.

Il Ministero della Difesa e l’Inps, destinatari della domanda, non si sono costituiti in giudizio. All’esito dell’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha rilevato, d’ufficio, un vizio procedurale assorbente rispetto al merito. La parte attrice non ha osservato il disposto dell’art. 155, comma 5 bis, c.g.c., che impone al ricorrente di depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno antecedente la data di udienza.

La norma processuale contabile configura un onere autonomo e preliminare rispetto all’esame della pretesa sostanziale. Il suo inadempimento non è sanabile né supplito d’ufficio, e preclude la prosecuzione del giudizio. La previsione risponde all’esigenza di garantire la piena conoscenza dell’atto introduttivo ai soggetti evocati, consentendo loro un’effettiva difesa.

Nel caso concreto l’udienza si è tenuta senza che risultasse depositata la prova della notifica nel termine prescritto. Da ciò deriva, quale conseguenza automatica, l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 111 c.g.c., senza necessità di una specifica eccezione dei resistenti, che peraltro non si sono costituiti.

La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo e ha regolato le spese di giudizio nel senso di non porre alcun carico alle parti, non essendosi radicato un contraddittorio sul merito. La decisione resta sul piano strettamente processuale e non coinvolge la fondatezza della domanda di riliquidazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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