Estinzione del processo per mancato deposito delle prove di notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 4 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, il ricorrente deve depositare in segreteria le prove dell’avvenuta notifica del ricorso entro il decimo giorno che precede la data di udienza, a norma dell’art. 155, comma 5-bis, cod. giust. cont. Il mancato assolvimento di tale onere processuale determina l’estinzione del processo, rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 111 cod. giust. cont., senza necessità di costituzione delle parti intimate. L’estinzione consegue automaticamente alla violazione dell’onere di deposito, indipendentemente dalla fondatezza nel merito della pretesa azionata. Le spese di giudizio restano in tal caso non liquidabili.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in quiescenza, ha adito la Corte dei conti — Sezione Giurisdizionale per il Lazio — chiedendo l’accertamento del diritto, ai fini della determinazione della base contributiva e di calcolo della pensione, agli emolumenti pensionabili derivanti dalla progressione di carriera intervenuta durante la cristallizzazione delle retribuzioni nel periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2015.

La domanda mirava alla riliquidazione del trattamento pensionistico, tenendo conto delle classi e degli scatti giuridicamente conseguiti negli anni 2011/2015, con pagamento dei maggiori ratei, rivalutazione monetaria e interessi legali, oltre alla condanna alle spese. Il Ministero della Difesa e l’INPS non si sono costituiti in giudizio. All’esito dell’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico ha rilevato d’ufficio una causa di estinzione del processo preliminare rispetto a ogni valutazione di merito. La questione attiene all’osservanza di un onere processuale gravante sul ricorrente, il cui inadempimento preclude la stessa prosecuzione del giudizio.

Il riferimento normativo è l’art. 155, comma 5-bis, cod. giust. cont., secondo cui il ricorrente deve depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza. Nel caso esaminato, la parte attrice non ha osservato tale disposizione, non risultando depositata alcuna documentazione attestante l’avvenuta notificazione nei termini prescritti.

A fronte di tale omissione, il Collegio — nella persona del Giudice monocratico — ha dichiarato l’estinzione del processo ex art. 111 cod. giust. cont. Il rilievo è stato operato d’ufficio, non risultando necessaria alcuna eccezione di parte: la verifica dell’osservanza dell’onere di deposito integra un accertamento preliminare che il giudice compie autonomamente.

La decisione non affronta nel merito la pretesa sostanziale del ricorrente, poiché la definizione processuale per estinzione assorbe ogni ulteriore esame. Ne consegue che nessuna valutazione è stata resa in ordine alla fondatezza della domanda di riliquidazione pensionistica.

Quanto alle spese di giudizio, la Corte ha stabilito che nulla deve liquidarsi, in coerenza con l’esito meramente processuale della vicenda e con la mancata costituzione delle parti intimate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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