Consorzi di bonifica, manutenzione strade vicinali e responsabilità erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 14 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli amministratori e i dipendenti dei Consorzi di bonifica sono assoggettati alla giurisdizione contabile, attesa la natura pubblicistica dell’Ente e quella tributaria dei contributi consortili. L’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali non sottrae queste ultime al controllo di conformità alla legge, che il Giudice contabile può accertare senza violare i limiti esterni della propria giurisdizione. Non integra colpa grave la condotta degli organi consortili che abbiano approvato accordi con i Comuni per la manutenzione di strade vicinali ad uso pubblico, essendo la materia connotata da oggettiva complessità normativa e da un parere legale acquisito anteriormente alle deliberazioni censurate. La tardività delle contestazioni disciplinari, accertata dal Giudice del lavoro, non è connotata da gravità quando su di essa abbia inciso la pendenza di un’indagine penale a carico dei vertici aziendali e il contesto di perdurante conflittualità con il dipendente.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio, per responsabilità amministrativa, i membri del consiglio di amministrazione e la direttrice di un Consorzio di bonifica, chiedendo la condanna al risarcimento di euro 248.787,99 in favore dell’Ente. Il danno si articolava in due poste distinte.

La prima, di euro 164.265,04, riguardava le spese sostenute dal Consorzio per la manutenzione e la decespugliazione di strade vicinali ad uso pubblico, nell’ambito di accordi di programma conclusi con gli Enti locali. La Procura sosteneva che tali oneri sarebbero dovuti gravare sui proprietari frontisti, secondo l’art. 3 d.l. lgt. n. 1446 del 1918. La seconda, di euro 84.522,95, concerneva le spese legali e i rimborsi stipendiali connessi a quattro giudizi promossi da un dipendente e definiti con l’annullamento delle sanzioni disciplinari irrogate dal Consorzio.

La Motivazione della Corte

La Sezione respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il Consorzio è qualificato come ente sostanzialmente assimilabile a un’amministrazione pubblica, in ragione delle finalità pubblicistiche perseguite e della natura tributaria dei contributi consortili. Ne derivano l’assoggettamento degli amministratori e dei dipendenti al regime della responsabilità amministrativa e la piena sindacabilità delle scelte in termini di conformità alla legge.

Quanto alla prima domanda, la Corte esclude l’antigiuridicità delle condotte. La lettura restrittiva dei compiti consortili proposta dalla Procura non è condivisa: tra le finalità dei Consorzi rientrano anche il miglioramento fondiario, il risanamento igienico-ambientale e la prevenzione del rischio idrogeologico. L’art. 4 dello Statuto consortile contempla tra i compiti la salvaguardia ambientale e la previsione delle infrastrutture di supporto alle opere di bonifica, categoria in cui rientrano i servizi di manutenzione stradale. L’approvazione di accordi ex art. 15 legge n. 241 del 1990 con i Comuni è dunque ammissibile, non risultando dettami inderogabili che la inibiscano.

La Corte osserva inoltre che, in mancanza di costituzione del Consorzio stradale obbligatorio ai sensi della legge n. 126 del 1958, l’addebitabilità delle spese ai consorziati si configura solo in via ipotetica. Il contributo di manutenzione dell’art. 3 d.l. lgt. n. 1446 del 1918 grava sugli «utenti» e non sui soli proprietari frontisti, sicché anche il Consorzio, verosimilmente utilizzatore non temporaneo delle strade, andrebbe assoggettato pro-quota. La complessità delle fonti normative e l’acquisizione, in data anteriore alla quasi totalità delle deliberazioni censurate, di un parere legale motivato escludono la colpa grave. Manca, infine, la prova del pregiudizio erariale, essendo gli interventi compresi nel perimetro di contribuenza e finanziati con i contributi dei consorziati.

Sulla seconda domanda, la Corte ravvisa la tardività di tre contestazioni disciplinari, ma esclude che il relativo ritardo sia connotato da gravità: su di esso incisero la pendenza dell’indagine penale a carico dei vertici, definita con archiviazione, e la conflittualità del rapporto. Non è antigiuridico il licenziamento, risultando non privo di fondamento in ragione della mole di materiale estraneo rinvenuto nelle dotazioni informatiche. La scelta di resistere in giudizio, sostenuta da un parere legale e da giurisprudenza di legittimità, non integra colpa grave. Entrambe le domande sono rigettate, con spese a carico del Consorzio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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