Interruzione della prescrizione dei ratei pensionistici e istanza di parte (Corte dei Conti Sez. II App. n. 85 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni, ai sensi del comma 3 dell’art. 2943 cod. civ., la prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore. Nel giudizio pensionistico, l’istanza/diffida con cui l’erede richiede l’Indennità Integrativa Speciale in misura integrale sugli arretrati maturati sulla pensione diretta del dante causa, precisando il riferimento al periodo in cui questi era in vita, è atto idoneo ad interrompere la prescrizione dei ratei, anche quando rechi l’indicazione della pensione attualmente goduta in reversibilità. Il mero riferimento formale all’identificativo del trattamento reversibile non esclude la volontà di costituire in mora l’Amministrazione su un credito già maturato e descritto nel suo periodo di riferimento. L’appello in materia pensionistica è ammesso, ai sensi dell’art. 170, comma 1, c.g.c., per i soli motivi di diritto e non si risolve in contestazione di fatto quando censura l’ambito applicativo di una norma.
Il Fatto
Il coniuge superstite di un titolare di pensione diretta tabellare, deceduto nel 2015, proponeva ricorso davanti alla Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, chiedendo il riconoscimento, in qualità di erede, del diritto agli arretrati maturati sulla pensione del dante causa a titolo di Indennità Integrativa Speciale in misura integrale, oltre interessi e rivalutazione.
Il primo giudice accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo il diritto iure hereditatis, ma delimitando i ratei non prescritti al solo mese di febbraio 2015, individuando nel ricorso di primo grado l’unico atto interruttivo e ritenendo la richiesta amministrativa riferita alla sola pensione di reversibilità. La vedova proponeva appello, deducendo la violazione dell’art. 2943 cod. civ. e l’idoneità interruttiva dell’istanza del 3 dicembre 2018. Il Ministero si costituiva, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del gravame per pretesa natura di fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’eccezione preliminare. L’art. 170, comma 1, c.g.c. ammette l’appello pensionistico per i soli motivi di diritto, e le Sezioni riunite n. 10/QM/2000 del 24 ottobre 2000 hanno precisato che tali sono i motivi che investono la portata dispositiva di una norma giuridica e il suo ambito applicativo. Nel caso di specie l’atto di gravame censura proprio l’ambito applicativo dell’art. 2943 cod. civ., essendo incontestato il contenuto dell’istanza, già acquisita al giudizio di primo grado.
Nel merito, l’appello è fondato. L’istanza del 3 dicembre 2018, pervenuta al MEF il 19 dicembre 2018, richiamava la precedente richiesta dell’8 agosto 2018 e diffidava l’Amministrazione a corrispondere la IIS in misura integrale sul trattamento tabellare ab origine, con espresso riferimento anche agli arretrati pensionistici maturati nel periodo in cui il dante causa era in vita.
Il tenore letterale dell’atto consentiva di desumere, senza incertezze, che le richieste dell’appellante erano riferibili anche a quel periodo. L’indicazione della sigla “R” dopo il numero di iscrizione del trattamento non assume valore decisivo, poiché esprime la mera indicazione del rapporto sul quale operare la liquidazione.
La Corte accoglie dunque il gravame e riforma la sentenza di prime cure, dichiarando la spettanza del diritto all’Indennità Integrativa Speciale in misura integrale dal quinquennio precedente il 19 dicembre 2018, quindi dal 19 dicembre 2013, fino alla data del decesso. L’Amministrazione è condannata a liquidare la somma nei limiti del conguaglio rispetto a quella minore corrisposta, con i riflessi sulla tredicesima mensilità e gli interessi dal dì del dovuto al soddisfo, quali capi non impugnati. Il Ministero soccombente è condannato alle spese del grado, liquidate in euro 700,00 ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.g.c.
Nota della Redazione
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