Revoca della licenza commerciale su richiesta prefettizia per motivi di sicurezza (TAR Lazio n. 3927 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del titolo abilitativo all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, disposta dal Comune su richiesta vincolante del Prefetto per motivi di ordine e sicurezza pubblica, è legittima. Il Comune non dispone di una competenza propria e autonoma in materia di ordine pubblico, ma è formalmente competente ad adottare il contrarius actus rispetto all’autorizzazione rilasciata, sulla base della proposta dell’Autorità di pubblica sicurezza. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento è giustificata quando sussistono particolari esigenze di celerità, valutabili discrezionalmente dall’amministrazione, salvo il limite della manifesta illogicità. Il sindacato del giudice amministrativo su tali provvedimenti è di sola legittimità e resta circoscritto alle ipotesi di palese abnormità o carenza di motivazione.

Il Fatto

La società ricorrente gestiva un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in Roma, in forza di S.C.I.A. rilasciata nel 2019. Nell’agosto 2022 riceveva notifica della determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale revocava il titolo abilitativo, ordinando l’immediata cessazione dell’attività e la chiusura del locale.

Il provvedimento comunale recepiva una nota della Prefettura di Roma, che aveva segnalato violazioni della normativa epidemiologica, episodi di rissa e frequentazione del locale da parte di soggetti prevenuti. La società impugnava la revoca e la nota presupposta, deducendo vizi di motivazione, violazione dei principi di proporzionalità e imparzialità, e chiedeva il risarcimento dei danni. Il ricorso veniva respinto in sede cautelare per difetto di periculum in mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disatteso la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento. La determinazione comunale impugnata esplicita le ragioni di particolare celerità, connesse alla necessità di salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblica, come sollecitato dalla nota prefettizia. L’art. 7 della legge n. 241/1990 consente di derogare all’obbligo dell’avviso quando sussistano particolari esigenze di celerità, rimettendo all’amministrazione la valutazione della loro sussistenza nell’esercizio di un potere discrezionale, salvo il limite della non manifesta illogicità.

Il TAR ha inoltre richiamato l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, escludendo la violazione dell’obbligo di preavviso quando l’atto sia vincolato nel contenuto. Nella specie, il Comune ha ottemperato a una precisa indicazione della Prefettura, avente contenuto prescrittivo, in forza dell’art. 19, comma 4, d.P.R. n. 616/1977, che impone la sospensione, l’annullamento o la revoca dei provvedimenti su motivata richiesta del Prefetto.

Quanto alla dedotta violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e proporzionalità, il Collegio ha osservato che la richiesta prefettizia di revoca era vincolante per l’amministrazione comunale. Il Comune non ha competenza propria in materia di ordine pubblico e non può compiere autonome valutazioni su tale interesse, ma è formalmente competente a revocare le autorizzazioni commerciali da esso rilasciate, in una logica di leale collaborazione tra amministrazioni.

Gli episodi riscontrati nel locale sono stati ritenuti di particolare gravità: violazione della normativa Covid-19, risse, ferimenti, frequentazione di pregiudicati, disturbo della quiete pubblica, somministrazione abusiva di bevande alcoliche e reiterate violazioni amministrative. Il TAR ha richiamato l’art. 41, comma 2, Costituzione, secondo cui l’iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o recare danno alla sicurezza. Ha poi ribadito che il sindacato del giudice amministrativo su provvedimenti ampiamente discrezionali è di sola legittimità, circoscritto alle ipotesi di palese abnormità o carenza di motivazione. Il ricorso è stato integralmente respinto, con compensazione delle spese; la domanda risarcitoria è stata dichiarata infondata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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