Rinvio per identità di questione con regolamento di giurisdizione pendente (TAR Sardegna n. 815 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, dinanzi a un’identità di questioni tra un ricorso e altro giudizio nel quale sia stato proposto regolamento preventivo di giurisdizione ritenuto non manifestamente infondato, può disporre il rinvio della trattazione all’esito della decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in applicazione del principio di opportunità processuale e di economia dei giudizi. Tale rinvio non presuppone la sospensione obbligatoria ex art. 367 cod. proc. civ., ma risponde a esigenze di coerenza e di evitare un inutile dispendio di attività processuale, soprattutto quando la questione di giurisdizione sia stata ritenuta non manifestamente infondata.
Il Fatto
La ricorrente, ex direttore generale dell’Arnas Brotzu con incarico quinquennale in scadenza al 31 dicembre 2026, impugnava la deliberazione della Giunta regionale che nominava il nuovo direttore generale dell’Azienda, nonché gli atti presupposti, tra cui la delibera di commissariamento dell’Azienda e la conseguente dichiarazione di decadenza dall’incarico. La ricorrente fondava le proprie doglianze sulla sentenza della Corte costituzionale n. 198 del 2025, che aveva dichiarato illegittimo l’art. 14 della legge regionale n. 8 del 2025, nella parte in cui prevedeva un automatismo decadenziale connesso al commissariamento, sostenendo la necessità della propria reintegrazione e l’illegittimità delle nuove nomine.
Si costituivano la Regione e l’Azienda sanitaria, eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per violazione della regola dell’alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario, nonché per difetto di interesse. All’udienza pubblica del 20 maggio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, con ordinanza n. 813 del 21 maggio 2026, aveva ritenuto non manifestamente infondato il regolamento preventivo di giurisdizione proposto in un giudizio identico a quello in esame, seppur relativo ad altra azienda sanitaria, disponendo la trasmissione degli atti alle Sezioni Unite e la sospensione del relativo giudizio ai sensi dell’art. 367 cod. proc. civ.
Il Tribunale ha quindi considerato che l’assoluta identità delle questioni sottoposte alla sua cognizione, già oggetto di discussione orale tra le parti all’udienza, avrebbe reso opportuno attendere la decisione dell’organo nomofilattico sulla giurisdizione, evitando una decisione prematura che avrebbe potuto risultare in contrasto con quella delle Sezioni Unite.
Pur non ricorrendo i presupposti per una sospensione obbligatoria, il Collegio ha valorizzato le ragioni di opportunità processuale, nonché l’eventuale disponibilità manifestata dalle parti a un rinvio, disponendo la trattazione congiunta del ricorso con quello già sospeso all’esito della decisione del regolamento preventivo di giurisdizione.
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Nota della Redazione
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