Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto rilascio del permesso di soggiorno (TAR Abruzzo n. 115 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. può essere pronunciata qualora il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, rendendo inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite. Essa si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità. La declaratoria presuppone un accertamento nel merito della pretesa e la piena soddisfazione offerta dalle successive determinazioni dell’amministrazione; in mancanza di accordo delle parti, il giudice procede all’accertamento virtuale della fondatezza della pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite, che possono essere integralmente compensate in considerazione del sollecito adempimento dell’amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rigettata dal Questore con provvedimento avverso il quale era stato proposto ricorso, deducendo violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione e violazione degli artt. 5 e 19 del d.lgs. n. 286/1998. Il Tribunale aveva respinto la domanda cautelare, ma il Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, aveva accolto l’istanza ai fini di cui all’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Nelle more del giudizio di merito, il ricorrente aveva depositato documentazione attestante l’avvenuto rilascio del permesso di soggiorno da parte della Questura, dichiarando all’udienza pubblica la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto la richiesta, ritenendo acclarato che la pretesa sostanziale del ricorrente fosse stata completamente soddisfatta dall’avvenuto rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, documentato in atti. Tale circostanza ha reso oggettivamente venuta meno la lite, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio e integrando i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Il Tribunale ha richiamato i principi consolidati in materia, evidenziando come l’istituto postuli l’ottenimento in via amministrativa del bene della vita e si distingua dalla sopravvenuta carenza di interesse, caratterizzata dall’inutilità di un eventuale accoglimento del ricorso. Ha altresì precisato che la declaratoria comporta un contenuto di accertamento nel merito della pretesa, con la conseguente necessità di valutare la fondatezza dell’originaria domanda ai fini della regolazione delle spese.

Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione, ravvisando giusti motivi nel sollecito adempimento dell’amministrazione successivo all’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, che aveva evidentemente determinato il rilascio del titolo di soggiorno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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