Sopravvenuta delimitazione del centro abitato e improcedibilità per difetto di interesse (TAR Piemonte n. 932 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto mutamento della condizione giuridica di una tratta stradale, divenuta tratta urbana per effetto della delimitazione del centro abitato ai sensi dell’art. 4 del codice della strada, determina il trasferimento della competenza in materia di passo carrabile dall’ente proprietario della strada al Comune territorialmente competente. Ne consegue che il ricorso proposto avverso la diffida alla rimozione di un accesso commerciale emanata dall’ANAS è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo venuto meno il potere dell’ente che ha adottato l’atto impugnato. La declaratoria di improcedibilità non presuppone l’accertamento della legittimità dell’atto, ma riposa sulla sola sopravvenienza che incide sull’interesse alla decisione. Le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda sopravvenuta.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava davanti al TAR Piemonte la diffida emessa dall’ANAS – Struttura territoriale Piemonte e Valle d’Aosta il 17 febbraio 2025, con la quale le era stata intimata la rimozione di un accesso commerciale esistente al km. 66+331 lato dx, in comune di Carbonara Scrivia. La società deduceva che tale accesso era l’unico alla propria attività, da sempre esistente e autorizzato nel 1973 da altro ente, e articolava motivi di violazione dell’art. 21-septies l. 241/1990, dell’art. 10-bis l. 241/1990, dell’art. 22 d. lgs. n. 285/1992 e dell’art. 45 d.P.R. n. 495/1992, oltre a censure di eccesso di potere. Il Tribunale accordava la sospensione cautelare con ordinanza n. 135 del 9 aprile 2025. Nel corso del giudizio, con delibera del 27 maggio 2025 n. 22, il Comune di Carbonara Scrivia procedeva alla delimitazione del centro abitato ai sensi dell’art. 4 del codice della strada, con successivo contraddittorio tecnico tra Comune e ANAS.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che, con nota dell’11 marzo 2026, l’ANAS ha comunicato alla ricorrente che, in conseguenza della delibera di delimitazione del centro abitato, era intervenuto un mutamento della condizione giuridica della tratta stradale in questione, divenuta tratta urbana. Per effetto di tale mutamento, la competenza all’autorizzazione del passo carrabile è transitata al Comune territorialmente competente.

Da qui la conseguenza processuale: il ricorso avverso la diffida ANAS è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il venir meno della competenza dell’ente che ha adottato l’atto impugnato priva di attualità l’interesse alla decisione, poiché l’eventuale annullamento della diffida non produrrebbe alcuna utilità alla ricorrente rispetto al nuovo assetto delle competenze.

Il Collegio ha altresì osservato, ai fini della regolazione delle spese, che nel riscontro svolto dai tecnici ANAS il 21 novembre 2024 è emerso che l’accesso in oggetto non rispettava quanto prescritto dall’art. 45 comma 3 del R.E. C.d.S., essendo posto a meno di mt. 100, in deroga, da altro accesso esistente, il quale, modificato, avrebbe potuto essere utilizzato dalla proprietà per l’accesso al fondo, evitando ulteriori interferenze con la circolazione sulla S.S. 35.

In ragione della peculiarità della vicenda e della sopravvenienza intervenuta, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di giudizio, ordinando che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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