Procura alle liti non autenticata secondo la legge italiana: inammissibilità del ricorso per mancata sottoscrizione (TAR Lazio n. 11379 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la procura alle liti rilasciata all’estero è disciplinata dalla legge processuale italiana (art. 12, legge n. 218/1995). Essa deve essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, ex art. 83 c.p.c., e l’autenticazione deve essere resa da un pubblico ufficiale a tal fine riconosciuto dalla legge italiana, che abbia accertato l’identità del sottoscrittore (art. 2703 c.c.). Non è idonea l’autentica apposta da un’autorità estera non riconosciuta, né l’attestazione del difensore circa la conformità della copia informatica all’originale, non avendo tale attestazione ad oggetto la sottoscrizione del mandato. La mancanza di una valida procura determina la nullità del ricorso per difetto di sottoscrizione, ai sensi degli artt. 40, comma 1, lett. g) e 44, comma 1, lett. a), c.p.a., con declaratoria di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio. Il vizio non è sanabile ex art. 182 c.p.c., non essendo tale norma espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo.
Il Fatto
La parte ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Consolato Generale d’Italia di Canton (Cina) aveva respinto la richiesta di visto per studio/tirocinio presentata in data 11.07.2024. Il ricorso veniva proposto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Nel corso del giudizio, l’esame della documentazione processuale rivelava un vizio attinente alla procura alle liti rilasciata dal ricorrente al proprio difensore, sollevando la questione della ritualità della stessa e della conseguente validità della sottoscrizione dell’atto introduttivo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente inquadrato la questione, ricordando che il processo che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 218/1995. Ne ha tratto il corollario che la procura alle liti rilasciata all’estero è disciplinata, quanto alla forma, dalla lex loci, restando quindi assoggettata alla disciplina di cui all’art. 83 c.p.c. e all’art. 2703 c.c. Ha quindi rilevato che la procura presentata, datata 09/10/24, recava un’autentica proveniente da un “Ufficio Notarile della Città di Yong’an”, autorità non riconosciuta dalla legge italiana, con conseguente nullità insanabile della stessa.
Il Collegio ha escluso che l’attestazione del difensore circa la conformità della copia informatica della procura all’originale potesse assumere rilievo, in quanto tale attività non ha ad oggetto l’autenticazione della sottoscrizione del mandato processuale, ma solo la conformità della copia all’originale. Ha precisato che, per la validità della procura, è indispensabile che dalla sua formulazione siano desumibili gli elementi tipici dell’autenticazione, ossia l’accertamento dell’identità del sottoscrittore e l’apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 17876 del 2025 e dai precedenti conformi.
La mancanza di una valida procura impedisce di ritenere l’attività processuale espletata dal difensore riferibile all’assistito, con conseguente carenza della sottoscrizione del ricorso, che non può essere giuridicamente collegato ad un ricorrente. Il Tribunale ha quindi dichiarato, anche ex officio, l’inammissibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 1, lett. g) e 44, comma 1, lett. a), c.p.a. Ha infine escluso l’applicabilità dell’art. 182 c.p.c., richiamando il principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2025, secondo cui la sanatoria prevista per il processo civile non è compatibile con il processo amministrativo, caratterizzato da termini decadenziali la cui stabilità non può essere aggirata. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.
Nota della Redazione
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