Revocazione contabile inammissibile per assoluzione penale sopravvenuta (Corte dei Conti Sez. I App. n. 1 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile di responsabilità, il giudicato penale assolutorio sopravvenuto alla sentenza di condanna della Corte dei conti non è deducibile con la revocazione di cui all’art. 202, primo comma, lett. c), c.g.c., che presuppone l’accertamento della falsità delle prove ai sensi dell’art. 537 c.p.p. L’efficacia extrapenale del giudicato assolutorio, per il combinato disposto dell’art. 652 c.p.p. e dell’art. 202, primo comma, lett. g), c.g.c., può farsi valere solo in un giudizio contabile ancora pendente ovvero, a processo esaurito, quando il giudicato assolutorio sia antecedente e non successivo alla pronuncia della Corte. La composizione fisica del collegio della revocazione può coincidere con quella che ha pronunciato la sentenza revocanda, senza violazione dell’art. 111 Cost., poiché la censura revocatoria attiene a un errore percettivo e non valutativo.

Il Fatto

Una società, aggiudicataria di un progetto comunitario finanziato dal Fondo Europeo Pesca, insieme ai suoi legali rappresentanti, era stata condannata dalla Corte dei conti, a titolo doloso e in via solidale, al pagamento di oltre 2,2 milioni di euro per danno erariale, in conseguenza dell’indebita percezione di finanziamenti comunitari mediante falsa fatturazione di costi fittizi. La sentenza di condanna era stata confermata in appello dalla stessa Sezione.

Successivamente, i condannati sono stati assolti con formula piena in sede penale, per i medesimi fatti, con sentenza passata in giudicato. Hanno quindi proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza contabile, invocando l’autorità del giudicato penale assolutorio ai sensi dell’art. 652 c.p.p., previa sospensione dell’efficacia della pronuncia impugnata.

La Motivazione della Corte

La Sezione esamina anzitutto l’istanza di rimessione alle Sezioni Riunite ex art. 114 c.g.c., sollevata dai ricorrenti su due questioni di massima: la decidibilità della revocazione da parte del medesimo collegio che ha emesso la pronuncia revocanda e l’utilizzabilità del giudicato penale assolutorio sopravvenuto. L’istanza è respinta perché manca qualsiasi ambiguità interpretativa delle norme processuali che giustifichi l’intervento nomofilattico.

Quanto alla composizione del collegio, l’art. 204 c.g.c. consente espressamente che il giudice della revocazione abbia composizione fisica analoga a quella che ha pronunciato la sentenza revocanda. Il rimedio corretto per dubitare di tale assetto non è la rimessione, bensì l’incidente di legittimità costituzionale. La questione, sollevabile d’ufficio, appare però prima facie insussistente: gli artt. 51-52 c.p.c., richiamati dagli artt. 21-22 c.g.c., forniscono adeguata garanzia di imparzialità, poiché la censura revocatoria attiene a un errore percettivo e non valutativo.

Anche la seconda questione è priva di ambiguità. Il combinato disposto dell’art. 652 c.p.p. e dell’art. 202, primo comma, lett. g), c.g.c. consente di far valere il giudicato assolutorio solo in un giudizio ancora pendente o, a processo esaurito, quando tale giudicato sia antecedente alla pronuncia contabile. La rimessione mira surrettiziamente a estendere le ipotesi normative, conferendo al giudice un potere di creare norme non conforme al principio di legalità ex art. 101 Cost. Il legislatore è dovuto intervenire espressamente con l’art. 391 quater c.p.c. per consentire la revocazione avverso il giudicato domestico in presenza di una sentenza della CEDU sopravvenuta.

Nel merito, il ricorso è inammissibile. La lett. c) dell’art. 202 c.g.c. è evocata impropriamente, perché non sussiste alcuna statuizione di falsità del materiale probatorio ai sensi dell’art. 537 c.p.p.: l’assoluzione penale è derivata da una diversa valutazione delle prove rispetto a quella del giudice contabile. La Sezione conferma la sentenza impugnata e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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