Placche pleuriche da amianto non ascritte a tabella: no pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 2 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti non ha natura impugnatoria e non è preordinato all’annullamento degli atti amministrativi, ma all’accertamento del diritto a pensione; i vizi procedimentali o provvedimentali rilevano solo se incidono sull’an o sul quantum del trattamento. La pensione privilegiata ordinaria richiede la duplice condizione dell’ascrizione tabellare della patologia a una delle categorie della tabella A e del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Le placche pleuriche bilaterali da esposizione all’amianto, valutate nel loro correlato funzionale, non sono ascrivibili per analogia alla settima categoria della tabella A quando il deficit respiratorio sia di minima entità. È inammissibile nel giudizio pensionistico la valutazione dell’aggravamento sopravvenuto in corso di causa, in difetto di apposita domanda amministrativa di revisione.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale della Marina militare in congedo dal 31 dicembre 2007, dopo anni di servizio come motorista e capomacchina su navi e presso un arsenale, nel dicembre 2013 riceveva la diagnosi di placche pleuriche suggestive di asbestosi. Nel gennaio 2014 presentava domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di pensione privilegiata ordinaria. La C.M.O. accertava la sussistenza dell’infermità ma non le attribuiva alcuna ascrizione tabellare; il C.V.C.S. ne riconosceva la dipendenza da fatti di servizio; il Ministero della difesa respingeva l’istanza per difetto di ascrizione a categoria.

Il ricorrente ha quindi adito la Sezione giurisdizionale per la Liguria chiedendo l’accertamento dell’ascrizione alla settima categoria della tabella A, l’annullamento del verbale della C.M.O. e la condanna del Ministero al riconoscimento della prestazione, con richiesta di consulenza tecnica. Si costituivano il Ministero della difesa, eccependo l’inammissibilità del ricorso e la prescrizione dei ratei, e l’INPS, contestando la propria legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il giudice contabile ricostruisce la natura del giudizio pensionistico, che non è rimedio di tipo impugnatorio ma cognizione piena sul rapporto, estesa all’an e al quantum della prestazione. Ne deriva che i vizi procedimentali e provvedimentali non assumono autonoma rilevanza se non incidono sul diritto. La giurisdizione contabile comprende anche la sola domanda di accertamento della causa di servizio quale presupposto del trattamento privilegiato, secondo quanto affermato dalle sezioni riunite con la pronuncia nomofilattica n. 12/QM/2023/PRES, e non è richiesta una previa istanza pensionistica all’ente erogatore. L’eccezione di inammissibilità è pertanto respinta.

Nel merito, la Corte richiama l’art. 1885 del d.lgs. n. 66/2010, che rinvia alla previgente disciplina, e l’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, che subordina la pensione all’ascrivibilità dell’infermità a una categoria della tabella A e alla sua non suscettibilità di miglioramento. Il procedimento consta di due momenti distinti: la diagnosi e l’ascrizione tabellare affidate alla C.M.O., il giudizio finale di sintesi sull’eziologia professionale riservato al C.V.C.S., il cui parere è divenuto vincolante dopo l’entrata in vigore del d.P.R. n. 461/2001.

Il giudice ha disposto istruttoria officiosa tramite il DISSAL dell’Università di Genova. Il collegio tecnico ha ritenuto che nel giugno 2014 il quadro fosse di tenuità tale da non raggiungere il livello di lieve esito, con sindrome restrittiva di minima entità ed emogasanalisi nella norma, e che le voci tabellari non possano interpretarsi come riferite a qualunque esito anatomicamente evidenziabile: occorre un correlato funzionale documentato. Negli anni successivi il quadro è peggiorato, con deficit restrittivo di grado moderato, ma il consulente ha ugualmente ricondotto la patologia alla voce n. 11 della tabella B.

Il parere è giudicato immune da vizi logici e condiviso. La Corte esclude rilievo agli aggravamenti successivi, non scrutinabili per difetto di iter amministrativo, e all’assimilazione a diversa fattispecie giurisprudenziale, per la difformità delle circostanze. L’art. 21 delle norme di attuazione del codice di giustizia contabile preclude l’applicabilità dell’art. 149 disp. att. cod. proc. civ. nel processo pensionistico. Il ricorso è rigettato, con compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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