Estinzione del giudizio di resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 188 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto giudiziale, pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica, ai sensi dell’art. 144 c.g.c. Il deposito dei conti giudiziali, muniti di parifica e del parere dell’organo di revisione interno, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio di resa, con discarico dell’agente contabile. La forma di definizione non varia in ragione del tipo di decreto assunto dal giudice monocratico, poiché dall’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni tra decreto di accoglimento e decreto di rigetto del ricorso. Restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, da svolgersi nell’ambito della procedura di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, la fissazione di un termine perentorio nei confronti del responsabile del Servizio Finanziario di un’AATO, quale responsabile del procedimento ex art. 139, comma 2, c.g.c., per il deposito dei conti giudiziali della gestione economale relativi agli esercizi finanziari dal 2017 al 2021, muniti di attestazione di parifica e relazione dell’organo di controllo interno.
Con decreto n. 58/2024 il Giudice ha fissato il termine per la resa del conto. L’ATO ha trasmesso la documentazione tramite l’applicativo SIRECO. In camera di consiglio il Pubblico ministero ha concluso per l’estinzione del giudizio con successivo discarico dell’agente contabile.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico ha rilevato che i conti giudiziali depositati dall’agente contabile risultano parificati e corredati del parere dell’organo di revisione interno. Da tale deposito deriva il venir meno dell’interesse alla pronuncia sul ricorso per la fissazione del termine, con conseguente definizione del giudizio.
La questione giuridica attiene alla natura del procedimento di resa del conto e alla forma della sua definizione. Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. I n. 6071 del 2005) e la propria precedente statuizione (Sez. giurisd. Marche n. 198 del 2020), secondo cui il giudizio per resa di conto, seppur strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi.
Tale natura si riflette nella definizione mediante pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 c.g.c. La forma di definizione non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico assuma, poiché dall’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni, in termini di definizione del giudizio, tra decreto che accolga il ricorso ovvero lo rigetti.
Pertanto il Giudice ha proceduto, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere, restando ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c. Non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancanza di contraddittorio, con rimessione degli atti al Magistrato relatore dei conti giudiziali.
Nota della Redazione
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