Payback dispositivi medici: legittimo il ripiano a carico delle imprese fornitrici (TAR Lazio n. 3766 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, come applicabile al quadriennio 2015-2018, integra un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, giustificato dalla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria. Le imprese fornitrici erano consapevoli fin dal 2015, ancor prima dell’indizione delle gare, dell’esistenza di un tetto di spesa nazionale fissato al 4,4% del fabbisogno sanitario standard e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento. Ne deriva che la successiva fissazione dei tetti regionali non viola il principio di irretroattività né l’affidamento sul mantenimento del prezzo di vendita. Il payback opera ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori e resta estraneo alle procedure di evidenza pubblica, non alterandone l’esito.
Il Fatto
La società ricorrente, impresa fornitrice di dispositivi medici in favore del Servizio Sanitario Nazionale, ha impugnato il decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, e il decreto del 6.10.2022, recante le linee guida propedeutiche ai provvedimenti regionali di ripiano. Con l’atto introduttivo — trasposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica — sono stati gravati anche l’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7.11.2019, la circolare ministeriale prot. n. 22413 del 2019 e il decreto ministeriale 15.6.2012 sui modelli di rilevazione economica.
La ricorrente ha contestato il meccanismo di prelievo coattivo a carico delle imprese, deducendo violazione delle pattuizioni contrattuali e dei principi costituzionali e sovranazionali posti a tutela della proprietà e della libera iniziativa economica, oltre a vizi propri dei provvedimenti e a illegittimità costituzionale derivata dell’art. 9 ter d.l. n. 78/2015.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo del c.d. payback. L’art. 17, comma 1, lett. c), d.l. n. 98/2011 ha introdotto il tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici; il tetto nazionale è stato fissato al 4,4% del fabbisogno sanitario standard. L’art. 9 ter, comma 9, d.l. n. 78/2015 ha posto a carico delle aziende fornitrici una quota del ripiano, pari al 40% nel 2015, al 45% nel 2016 e al 50% dal 2017, in misura proporzionale all’incidenza del proprio fatturato sul totale della spesa regionale.
Il Collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo ragionevole e proporzionato nell’ambito del bilanciamento operato dal legislatore, escludendo la violazione dell’art. 41 Cost., dell’art. 23 Cost. e degli artt. 2 e 117 Cost. in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU. Richiama altresì la sentenza n. 139 del 2024, che ha esteso a tutte le aziende la riduzione al 48% della quota di ripiano.
Quanto ai vizi propri dei provvedimenti, il TAR osserva che la disciplina del payback era sostanzialmente nota fin dall’entrata in vigore del d.l. n. 78/2015, sia per le quote di ripiano sia per il criterio di concorso di ciascuna azienda. Il tetto regionale, pur fissato solo nel 2019, è stato determinato nella stessa misura del tetto nazionale già noto. Le imprese, secondo l’ordinaria diligenza, avrebbero dovuto assumere tale parametro a riferimento, essendo edotte ex ante dell’alea contrattuale.
Il Collegio esclude, inoltre, la violazione della normativa europea in materia di evidenza pubblica. Il payback non incide sull’entità della fornitura né sul prezzo finale, ma opera complessivamente sul fatturato delle aziende. Non risulta dimostrato che esso abbia ridotto eccessivamente i margini di utile conseguiti dagli appalti. Il ricorso è dunque rigettato, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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