Decadenza dalla concessione per cogestione a terzi degli impianti sportivi (TAR Lazio n. 424 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessioni demaniali, la decadenza disposta dall’amministrazione concedente è legittima quando la società concessionaria consenta a terzi, dietro corrispettivo in parte fisso e in parte parametrato agli utili, la cogestione delle infrastrutture e delle aree in concessione, in violazione del divieto di comodato d’uso, subconcessione o sublocazione a qualsiasi titolo. Ai fini della legittimità del provvedimento espulsivo rileva esclusivamente la condotta tenuta dall’ente per come concretamente svolta dai relativi organi, restando irrilevante il mutamento delle persone fisiche titolari dei poteri di amministrazione e rappresentanza e le loro eventuali responsabilità verso la società, i soci o i terzi. Ove l’atto sia plurimotivato, l’accertata sussistenza di una sola delle autonome ragioni che lo sorreggono è sufficiente a sostenerne la legittimità, non dovendosi scrutare le censure rivolte alle altre, la cui eventuale fondatezza non potrebbe comunque condurre all’annullamento.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la determinazione con cui la Regione Lazio ha disposto la decadenza dalla concessione, rilasciata nel 2013 su area demaniale destinata ad attività socio-ludico-sportive, per violazione dell’art. 27, comma 1, lett. a), e) e f) del regolamento regionale n. 1/2022.

Le cause contestate riguardavano il divieto di comodato, subconcessione o sublocazione a terzi; la parziale modifica della destinazione d’uso, per asserito esercizio di attività di ristorazione e uso residenziale; la mancata osservanza degli obblighi in materia di polizia idraulica, acque pubbliche, urbanistica ed edilizia. La ricorrente ha sostenuto la propria estraneità agli abusi, attribuiti alla precedente gestione, e il difetto di istruttoria. L’istanza cautelare è stata respinta e la causa è giunta alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il ricorso partendo dal presupposto su cui si fonda l’intera impugnativa. Secondo il Collegio, la ricorrente muove dall’erroneo convincimento che, ai fini della legittimità della decadenza, rilevi la circostanza che l’attuale legale rappresentante sia diverso da quello che operava all’epoca delle violazioni.

Il ragionamento del giudice è netto: nei confronti del concedente rileva la condotta tenuta dalla società per come è stata concretamente svolta dai relativi organi, indipendentemente da chi fossero le persone fisiche titolari dei poteri di amministrazione e rappresentanza e dalle loro ipotetiche responsabilità verso la società, i soci e i terzi eventualmente lesi.

Quanto alla condotta, il Tribunale rileva che risulta per tabulas che la ricorrente, senza interessare in alcun modo la parte concedente, ha consentito a terzi di cogestire e ampliare le infrastrutture sportive presenti sull’area in concessione dietro pagamento di un corrispettivo, in parte fisso e in parte parametrato agli utili. La scrittura privata del febbraio 2021 affida al terzo, personalmente o a società da questi nominata, la cogestione di sette campi da padel, di campi di calcetto con spogliatoi e di ulteriori spazi, con nomina del predetto a direttore dell’intera superficie sportiva.

La cogestione è confermata da una pluralità di elementi documentali: la missiva della ricorrente alla Regione del giugno 2022, la nota di pari data alla Direzione regionale demanio e patrimonio, la comunicazione dell’agosto 2023 e gli esiti del sopralluogo della Guardia di finanza. Di fronte a tali univoche circostanze, il Collegio ritiene che scolori il tentativo di ridimensionare le obiettive evidenze, mediante un documento confezionato nel 2025 con cui si è provato a reinterpretare il termine cogestione come mera collaborazione strategica.

Il Tribunale osserva che la compartecipazione agli utili prevista dall’accordo assume senso soltanto a fronte della convenuta cogestione e non di una semplice fornitura di servizi. La sicura sussistenza della violazione dell’art. 27, comma 1, lett. e), del regolamento regionale n. 1/2022, che vieta comodato d’uso, subconcessione o sublocazione a terzi a qualsiasi titolo, giustifica quindi la decadenza. Trattandosi di atto plurimotivato, il Collegio non indugia nello scrutinio delle censure relative alle altre autonome ragioni, perché la loro eventuale fondatezza non potrebbe comportare l’annullamento. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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