L’ottemperanza per il giudicato del giudice ordinario: l’astreinte decorre solo dopo l’inottemperanza (TAR Lazio n. 13777 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo, accertata la mancata ottemperanza, ordina all’Amministrazione di eseguire la sentenza entro un termine determinato. La penalità di mora (c.d. astreinte), prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., non può essere commisurata al ritardo già maturato, ma deve decorrere solo dal momento in cui si verifichi l’eventuale inottemperanza, ovvero dal decorso del termine assegnato per l’adempimento, ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. La mancata ottemperanza può essere ritenuta provata anche in forza del principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a., laddove l’Amministrazione non contesti specificamente l’inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Cassino – Sezione Lavoro la sentenza n. 641/2025, passata in giudicato e volta ad ottenere il riconoscimento di benefici economici. A fronte della mancata esecuzione spontanea del dictum da parte dell’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza ex art. 114 c.p.a., chiedendo anche la fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione.
Il Ministero si costituiva in giudizio con formula di mero stile, senza contestare la fondatezza della pretesa. All’udienza camerale del 15 luglio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente accertato che la sentenza n. 641/2025 del Tribunale di Cassino aveva acquisito l’autorità di cosa giudicata. Quanto alla mancata ottemperanza, il Collegio ha ritenuto la circostanza provata anche in forza del principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a., considerato che l’Amministrazione non aveva svolto alcuna difesa sostanziale.
Il Collegio ha quindi ordinato all’Amministrazione di provvedere all’esecuzione del giudicato entro il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l’ipotesi di protratta inottemperanza, ha nominato fin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel responsabile della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, con facoltà di delega.
Con riguardo alla richiesta di fissazione delle penalità di mora, il TAR Lazio ha accolto la domanda, ritenendo che il ritardo maturato giustificasse la condanna dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Tuttavia, ha precisato che le penalità devono decorrere solo dal giorno in cui si verifichi l’eventuale inottemperanza, ovvero dal decorso del termine di 60 giorni, e devono essere commisurate agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato altresì condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 700,00 oltre oneri e contributo unificato, in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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