Rinnovo del permesso di soggiorno: requisiti reddituali e motivazione del diniego (TAR Lazio n. 3696 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno è legittimo quando l’amministrazione accerta, con istruttoria adeguata, l’assenza dei requisiti reddituali e di una stabile sistemazione alloggiativa richiesti dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 286/1998. Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non è dovuto quando il provvedimento ha natura vincolata, operando l’esclusione di cui all’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990. Ai fini della validità dell’atto rileva la sua riferibilità all’ufficio titolare del potere, non la qualifica dirigenziale del sottoscrittore o del delegante.

Il Fatto

Il ricorrente, straniero presente in Italia dal 2012, aveva ottenuto il primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato e lo aveva poi rinnovato per lavoro autonomo. Dopo la scadenza, ha chiesto il rinnovo del titolo e, in seguito, il permesso per attesa occupazione. La Questura di Roma ha respinto l’istanza rilevando la carenza dei requisiti minimi di legge.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo l’insufficienza della motivazione, la carenza di istruttoria, l’erroneità dei presupposti e la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. Ha inoltre contestato la sottoscrizione del provvedimento da parte di un funzionario asseritamente privo di delega.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito la posizione amministrativa del ricorrente sulla base delle risultanze istruttorie. Dalle verifiche presso l’Agenzia delle Entrate e l’INPS è emerso che dal 2016 il ricorrente non ha percepito redditi. È risultato inoltre privo di dimora stabile, di una fonte lecita e verificabile di sostentamento e irreperibile ai domicili dichiarati, senza legami familiari in Italia.

Su queste basi, il diniego è stato ritenuto coerente con gli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 286/1998, che subordinano l’ingresso e il soggiorno regolare alla disponibilità di un reddito sufficiente. Il Collegio ha richiamato l’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, che consente all’autorità di pubblica sicurezza di richiedere allo straniero informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima. Il provvedimento è stato altresì considerato motivato in ordine ai fatti di reato oggetto di denuncia, legati proprio alla dichiarata e smentita sussistenza dei requisiti.

Quanto alla censura sulla mancata comunicazione del preavviso di rigetto, il Tribunale l’ha respinta. L’art. 10-bis della legge n. 241/1990, letto con l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, non impone il preavviso per l’atto vincolato, come nel caso di specie. In ogni caso, il preavviso era stato ritualmente inviato alla PEC del difensore, circostanza non adeguatamente smentita.

Infine, la censura sulla sottoscrizione del provvedimento è stata dichiarata inammissibile per genericità e, comunque, infondata. Il Collegio ha osservato che l’atto deve ritenersi firmato dal funzionario che sostituisce il dirigente responsabile in caso di assenza o impedimento. Ai fini della validità dell’atto rileva soltanto la sua riferibilità all’ufficio titolare del potere esercitato, non la qualifica dirigenziale del sottoscrittore o del delegante, questione che resta confinata nel rapporto di servizio con l’amministrazione. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese per ragioni equitative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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