Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lombardia n. 1182 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza di condanna del giudice ordinario, il ricorso è fondato quando risulti decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e l’amministrazione non abbia effettuato alcun pagamento, neppure parziale, senza contestare il credito nell’an e nel quantum. Il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza, assegna all’amministrazione un ulteriore termine per l’integrale esecuzione e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine. La domanda di astreintes ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va invece respinta quando la penalità risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutarsi in concreto in relazione alle condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, sez. Lavoro, con la sentenza richiamata in epigrafe, ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate nel titolo e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme ivi liquidate. La sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata all’amministrazione debitrice ed è passata in giudicato.

Non avendo il Ministero dato esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma, resistendo e chiedendo il rigetto. Alla camera di consiglio del 20 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti dell’ottemperanza. Rispetto al titolo, passato in giudicato e ritualmente notificato, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali.

Su questo punto l’amministrazione resistente non ha formulato alcuna deduzione, né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non è contestato nell’an e nel quantum. Il ricorso è dunque fondato e va accolto, con declaratoria di inottemperanza del Ministero.

Il Tribunale assegna all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. Per il caso di inutile decorso, nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi una relazione sugli adempimenti.

È invece respinta la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La norma esclude le astreintes quando siano manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative, da valutarsi in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive. Nel caso di specie rilevano le difficoltà dell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l’esiguità del debito, che rende la penalità eccessivamente afflittiva.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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