Cessazione della materia del contendere per rilascio del visto di studio (TAR Lazio n. 3691 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione, disciplinato dagli artt. 117 e 34, comma 5, cod. proc. amm., la sopravvenuta attivazione del procedimento richiesto integra pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere. Quando la sede diplomatica fissi l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio, la condotta amministrativa successiva al ricorso determina la cessazione della materia del contendere, non essendo più configurabile alcun obbligo di provvedere inadempiuto. Il soddisfacimento dell’interesse sostanziale preclude ogni pronuncia di condanna dell’Amministrazione e l’eventuale nomina di un commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. avverso il silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate sull’istanza del 21 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio di un visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta. Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna delle Amministrazioni al compimento degli adempimenti entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta.
Resistono in giudizio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale del 25 febbraio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, nelle more del giudizio, la Sede diplomatica ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di rilascio del visto, calendarizzato in data 15 dicembre 2025. Tale condotta è stata valutata alla stregua del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 cod. proc. amm.
Secondo il Tribunale, l’avvenuta attivazione del procedimento sostanzia il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio. L’interesse del ricorrente alla declaratoria dell’obbligo di provvedere risulta integralmente realizzato, con la conseguenza che il giudizio sul silenzio non conserva più alcun oggetto.
Ne deriva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, che preclude ogni ulteriore pronuncia di condanna dell’Amministrazione e l’eventuale nomina del commissario ad acta, non essendo più configurabile un inadempimento da rimuovere.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne dispone la compensazione. La scelta è motivata dalla durata non particolarmente estesa dell’arco temporale intercorso tra la presentazione della richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché dal comportamento tenuto dalla Pubblica Amministrazione, che si è adoperata per far fronte alla richiesta in tempi ragionevoli, anche in ragione dell’elevatissimo numero di istanze della specie presentate.
Il Tribunale dispone infine, a carico dell’Amministrazione resistente, la restituzione del contributo unificato alla parte ricorrente, ove versato.
Nota della Redazione
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