Spetta il sestuplo scatto stipendiale al poliziotto collocato a riposo (TAR Campania n. 4310 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, spetta al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda, sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare, alle condizioni del raggiungimento dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Il termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale ai fini dell’attribuzione del beneficio. Il termine di prescrizione del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio non decorre dalla cessazione dal servizio ma dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della normativa che estende il beneficio solo a determinate categorie del comparto sicurezza, risolvendosi in una scelta discrezionale del legislatore.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al corpo della Guardia di Finanza, era stato collocato a riposo a domanda il 1° febbraio 2023, avendo compiuto 55 anni di età e maturato 39 anni di servizio utile. Egli rivendicava il riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, ai sensi dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990. L’INPS, con il prospetto di liquidazione impugnato, aveva negato il beneficio, ritenendolo non applicabile al personale collocato a riposo a domanda. Il ricorrente chiedeva, pertanto, l’annullamento del provvedimento e l’accertamento del diritto al ricalcolo del TFS con l’inclusione degli scatti, oltre interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda, a prescindere dalla causa del collocamento a riposo, purché sussistano i requisiti anagrafico e contributivo. Il Collegio ha rimandato a tale giurisprudenza per ragioni di economia processuale, citando in particolare Consiglio di Stato, Sez. II, n. 8244 del 2024.
Quanto all’eccezione dell’INPS relativa all’inosservanza del termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda di pensionamento, il Tribunale ha precisato che tale onere non determina alcuna decadenza dal beneficio, essendo funzionale esclusivamente a regolare la decorrenza del collocamento a riposo. In relazione all’eccezione di prescrizione, la Corte ha chiarito che il termine non decorre dalla data di cessazione dal servizio, ma dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito connesso al pagamento rateale; nel caso di specie, comunque, la prescrizione non si era compiuta.
Il Tribunale ha infine respinto l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dall’INPS, ritenendola manifestamente infondata, in quanto la concessione dei sei scatti stipendiali trova fondamento in un complesso di disposizioni legislative specifiche e la scelta di estendere il beneficio a determinate categorie del comparto sicurezza rientra nella discrezionalità del legislatore. Accolto il ricorso, il Tribunale ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla rideterminazione del TFS con inclusione dei sei scatti, con interessi legali, escludendo la rivalutazione monetaria in quanto il cumulo con gli interessi è vietato dall’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991. Le spese di lite sono state poste a carico dell’INPS.
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Nota della Redazione
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