Contingentamento gran turismo nelle ZTL e gara per le autorizzazioni (Cons. Stato n. 5746 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune è titolare del potere di conformare la circolazione stradale nel centro abitato, con scelte latamente discrezionali volte a contemperare interessi pubblici contrapposti: la sicurezza, la salute, l’ambiente urbano e la tutela del patrimonio storico e artistico. Il contingentamento del numero di autobus adibiti al servizio di gran turismo nelle ZTL BUS “B” e “C” non trasforma l’autorizzazione all’esercizio dell’attività in concessione, trattandosi di conformazione dell’iniziativa economica ai sensi degli artt. 41 e 42 Cost. Una volta sancita la scarsità della risorsa, l’assegnazione non può che avvenire con procedura ad evidenza pubblica, in base a criteri chiari, oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo. Il sindacato del giudice amministrativo non consente di sostituire la valutazione opinabile della commissione quando il risultato raggiunto è uno di quelli resi possibili dalla disciplina di settore.

Il Fatto

La controversia riguarda la nota con cui Roma Capitale ha rigettato la domanda di autorizzazione all’esercizio di un servizio di trasporto di linea gran turismo, presentata dalla società ricorrente. La società ha impugnato il diniego, unitamente alla deliberazione dell’Assemblea capitolina che ha approvato il regolamento in materia, alla successiva deliberazione di Giunta che ha definito i volumi di traffico sostenibili e alla deliberazione assembleare che ha modificato il regolamento medesimo.

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso introduttivo, annullando il diniego perché adottato prima dell’approvazione della deliberazione attuativa, e ha respinto i motivi aggiunti. La società ha appellato la sentenza nella parte di soccombenza; Roma Capitale si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma la sentenza di primo grado. Il Collegio esclude anzitutto il difetto di competenza della Giunta: la definizione dei limiti quantitativi di traffico sostenibili non rientra tra le competenze riservate al consiglio dall’art. 42 del d. lgs. n. 267/2000, né costituisce atto gestionale ai sensi dell’art. 107 del medesimo decreto, delineando scelte di politica del traffico e di gestione del territorio. L’atto rientra pertanto nella competenza residuale della Giunta ex art. 48.

Nel merito, gli artt. 17 e 18 del regolamento intestano alla Giunta il compito di fissare i limiti quantitativi dell’attività di gran turismo, predeterminando criteri e obiettivi. La fissazione di un numero massimo di mezzi — 55 autobus — non fuoriesce da tale ambito, poiché la “quantità di trasporto massima in termini di flussi veicolari” costituisce l’oggetto della decisione e non un criterio di valutazione.

La Corte ricostruisce il potere comunale in materia di viabilità: l’art. 7, comma 9, cod. strada attribuisce alla Giunta la delimitazione delle zone a traffico limitato, in considerazione degli effetti sulla sicurezza, sulla salute e sul patrimonio ambientale e culturale. I provvedimenti limitativi rispondono a scelte latamente discrezionali che coprono un arco esteso di soluzioni, incidenti su valori costituzionali da contemperare secondo ragionevolezza.

Quanto alla qualificazione dell’atto abilitativo, il Collegio esclude che la limitazione numerica lo trasformi in concessione. La distinzione si apprezza in relazione alla riserva di posizione dell’amministrazione: nel caso di specie opera un mercato già sviluppato e la limitazione è portato della necessità di conformare l’attività ai variegati interessi pubblici di rilievo costituzionale, ai sensi degli artt. 41 e 42 Cost. Il sacrificio delle libertà economiche di fronte a ragioni di interesse generale trova fondamento anche nell’art. 52 TFUE, richiamato dall’art. 62 per la libera prestazione dei servizi.

Il contingentamento supera il vaglio di proporzionalità: assicura comunque l’esercizio dell’attività, seppur limitandola, e non è censurabile il numero fissato, né può pretendersi una diversa declinazione della misura, poiché il sindacato di legittimità non consente al giudice di sostituirsi all’amministrazione. Non è violato il dovere di chiarezza e trasparenza richiesto dalla giurisprudenza eurounitaria, essendo le condizioni di esercizio comprensibili e l’accessibilità garantita dalla gara. L’istruttoria risulta adeguata, fondata su uno studio aggiornato che ha analizzato saturazione degli impianti di fermata, tempi di giro e criticità dei capolinea; la valutazione prospettica non deve necessariamente considerare le linee “inedite”.

Infine, la Corte ritiene che, sancita la scarsità della risorsa, l’assegnazione delle autorizzazioni non possa che avvenire mediante procedura ad evidenza pubblica, in armonia con i principi di trasparenza, correttezza e concorrenzialità e con l’art. 12 della legge n. 241/1990. È stata correttamente abrogata la riserva dei due terzi a favore degli operatori già titolari di autorizzazioni senza termine finale, eliminando una barriera all’ingresso di nuovi operatori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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