Riconoscimento del titolo estero di sostegno e silenzio del Ministero (TAR Lazio n. 3648 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in altro Stato membro, l’autorità competente deve adottare il provvedimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016. Decorso inutilmente tale termine, si configura il silenzio-inadempimento e il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere. Il termine assegnato dal giudice può essere modulato in ragione del numero delle istanze della specie, disponendosi altresì la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’istanza del 25.6.2025 per il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, chiedendo la condanna all’adozione di un provvedimento espresso entro il termine di cui all’art. 117, comma 2, c.p.a., nonché la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva preliminarmente che la competenza a concludere il procedimento è attribuita al Ministero dell’Istruzione, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022.
Quanto al termine di conclusione, il giudice applica l’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, con cui è stata recepita la direttiva 2005/36/CE, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, che ha recepito la direttiva 2013/55/UE. L’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
Tale termine risulta scaduto alla data di proposizione del ricorso: sussiste dunque il silenzio-inadempimento del Ministero resistente.
Fermo l’obbligo di provvedere, il Collegio commisura il termine assegnato a 120 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della sentenza, in ragione del notevole numero di istanze della specie, richiamando sul punto TAR Lazio, sez. IV, n. 6150 del 2023 e TAR Lazio, sez. IV ter, n. 17740 del 2024.
Nel merito dell’esame, il Ministero dovrà verificare la documentazione riferita alla posizione della ricorrente, valutando la coerenza con la direttiva 2005/36/UE. Il giudice richiama Cons. Stato, sez. VII, n. 1361 del 2023 e i principi delle Adunanze Plenarie nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022, estesi ai titoli conseguiti in qualsiasi Stato membro: l’Amministrazione deve esaminare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando durata, livello e qualità della formazione, e disporre eventuali misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE. Richiama inoltre il principio della Corte di Giustizia UE nella sentenza Morgenbesser, che impone di accertare se le conoscenze e le qualifiche attestate soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste.
Ne deriva l’accoglimento del ricorso, con ordine di provvedere entro 120 giorni e nomina, in caso di perdurante inadempienza, del commissario ad acta nell’ulteriore termine di 90 giorni. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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