Carta docente ai precari: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Molise n. 2 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il titolo azionato consista in una sentenza del giudice ordinario del lavoro rimasta ineseguita, rientrando le relative statuizioni tra gli obblighi della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. A seguito delle modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la notifica di copia attestata conforme all’originale. Il giudice amministrativo, accertata la fondatezza dell’ottemperanza, ordina all’amministrazione di dare esecuzione nei termini indicati e nomina fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento.

Il Fatto

Il Tribunale di Larino, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 56/2025 del 25.03.2025, ha accertato il diritto di una docente precaria, titolare di supplenze negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, al beneficio della c.d. carta del docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma complessiva di € 1.500,00. Il giudice civile ha fatto proprio l’orientamento della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Lav. n. 29961/23 del 27.10.23), che ha esteso la provvidenza ai docenti supplenti che abbiano svolto il servizio fino al 30 giugno ovvero al 31 agosto dell’anno cui si riferisce la richiesta.

Passata in giudicato la sentenza, come attestato dal Tribunale di Larino in data 30.07.2025, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di inadempimento perdurante. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma. Il difensore della ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza, ritenendola ammissibile sulla base delle allegazioni documentali. È emerso dagli atti il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire, attestato dal Tribunale di Larino in data 30.07.2025, nonché la notifica della copia conforme all’Amministrazione già in data 25.03.2025.

Su quest’ultimo punto il TAR ha richiamato le modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022. A decorrere dal 28 febbraio 2023, per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva. La novellata disposizione prevede che le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, per valere come titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., devono essere rilasciati in copia attestata conforme all’originale, salvo che la legge disponga altrimenti. Nel caso di specie le modalità di notifica del titolo giudiziale risultano adeguate alle formalità richieste dalla legge vigente.

Il Collegio ha inoltre affermato che il titolo azionato, consistente in una sentenza del giudice ordinario del lavoro, rientra tra quelli le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudizio è previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.

Nel merito il ricorso è stato accolto per la somma capitale di € 1.500,00, corrispondente a quella indicata nella sentenza del Tribunale di Larino, con esclusione della parte relativa agli interessi o rivalutazione: il richiamo contenuto nel ricorso è stato ritenuto con tutta probabilità un mero refuso, poiché il titolo azionato non riconosce tali accessori. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione nel termine di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, nominando fin d’ora, per l’ipotesi di inottemperanza, il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza compenso. Le spese del giudizio, liquidate in € 550,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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