Esecuzione del giudicato del giudice ordinario e commissario ad acta senza compenso (TAR Lazio n. 3649 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza della pubblica amministrazione al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario quando l’attività esecutiva non risulti svolta tempestivamente e non emergano dagli atti elementi che dimostrino il contrario o sopravvenienze ostative. L’Amministrazione che si costituisca con atto di mero stile e depositi tardivamente la propria relazione non fornisce quella tempestiva collaborazione che sola consente di valutare la corretta esecuzione. A fronte di tale inerzia, il giudice condanna l’Amministrazione a provvedere e nomina, fin d’ora, un commissario ad acta che, senza compenso, provveda in caso di infruttuoso decorso del termine. La fissazione dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è invece dovuta quando il ritardo non manifesti la volontà dell’Amministrazione di sottrarsi all’obbligazione.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al TAR Lazio di accertare l’inottemperanza del Ministero resistente al giudicato formatosi su una sentenza della Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, con la quale era stato riconosciuto il diritto al riallineamento della carriera e alla correlata posizione stipendiale, con condanna al pagamento delle differenze retributive maturate.
La pronuncia di merito era stata pubblicata, notificata e divenuta definitiva. Non essendo stata data esecuzione al titolo, la ricorrente ha proposto azione di ottemperanza, chiedendo anche la fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o ritardo successivo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’azione esperita: ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., l’ottemperanza è proponibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Sul piano istruttorio, il Tribunale rileva che l’attività richiesta all’Amministrazione non risulta svolta tempestivamente. Dalla documentazione non emergono elementi che dimostrino il contrario, né sopravvenienze idonee a configurare ostacoli all’esecuzione. In particolare, l’Amministrazione ha omesso di fornire tempestivi chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione della sentenza. Il Collegio precisa che il deposito tardivo della relazione e dei documenti, avvenuto dopo il passaggio in decisione, non può essere preso in considerazione.
Conseguentemente, l’Amministrazione resistente va condannata a provvedere entro il termine fissato. Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il Tribunale nomina fin d’ora un commissario ad acta — individuato nel Direttore generale preposto alla competente Direzione generale — il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, darà esecuzione al titolo nel termine decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
Quanto alla richiesta di astreinte, il Collegio la respinge: il ritardo maturato nella corresponsione delle somme non è tale da giustificare la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non emergendo la volontà dell’Amministrazione di sottrarsi all’obbligazione.
Le spese seguono la soccombenza parziale, in ragione del respingimento della domanda di penalità. Esse sono liquidate forfettariamente applicando per analogia i parametri delle esecuzioni mobiliari di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione del 30 per cento per l’assenza di specifiche e distinte questioni e con esclusione della fase decisionale, in applicazione del principio di liquidazione per fasi.
Nota della Redazione
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